Con Nota 22 gennaio 2026 n. 609, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito i primi chiarimenti sulle modifiche alla patente a crediti introdotte dalla L. 198/2025, che ha convertito cd. DL Sicurezza sul lavoro (DL 159/2025). Il sistema della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili rappresenta uno degli strumenti più innovativi introdotti dal legislatore negli ultimi anni per contrastare il fenomeno infortunistico e garantire condizioni di lavoro dignitose. Dopo l'avvio operativo, il meccanismo è stato oggetto di importanti modifiche normative che ne hanno inasprito il rigore, specialmente in relazione al fenomeno del lavoro sommerso. La patente costituisce un requisito obbligatorio per accedere ai cantieri edili. Al momento del rilascio, l'impresa o il lavoratore autonomo ottiene una dotazione iniziale di crediti, che può aumentare nel tempo in presenza di specifici requisiti virtuosi che vanno dall'anzianità aziendale, agli investimenti in sicurezza, passando per l'espletamento di attività formative, in assenza di violazioni significative. Il sistema prevede però anche un meccanismo inverso in base al quale la commissione di determinate infrazioni comporta la sottrazione di crediti, con il rischio concreto di scendere sotto la soglia minima necessaria per continuare ad operare. La novella normativa, introdotta dall'art. 3 c. 4 lett. a) n. 1 del DL Sicurezza sul lavoro interviene su due profili. Sul piano procedurale, introduce un nuovo comma 7-bis all'art. 27 del Testo unico sicurezza sul lavoro (TUSL, D.Lgs. 81/2008), anticipando la decurtazione dei crediti al momento della notifica del verbale ispettivo per le violazioni di cui ai numeri 21 e 24 dell'Allegato I-bis. Tradizionalmente, come stabilito dall'art. 27 c. 7 TUSL, la perdita di crediti consegue all'adozione di provvedimenti definitivi, quali sentenze passate in giudicato o ordinanze-ingiunzione ai sensi dell'art. 18 L. 689/1981. Per le violazioni relative all'impiego di personale non regolarmente assunto, invece, la decurtazione opera immediatamente, già al momento della notifica del verbale ispettivo. Tale anticipazione elimina qualsiasi margine di attesa o di possibile regolarizzazione. Anche se l'impresa dovesse successivamente sanare la propria posizione attraverso l'adempimento alla diffida obbligatoria di cui all'art. 13 D.Lgs. 124/2004, la perdita dei crediti rimarrebbe comunque operativa. La misura si applica indistintamente ai verbali unici di accertamento e notificazione redatti dagli ispettori del lavoro e a quelli emanati dagli altri organi competenti in materia, quali Guardia di Finanza, INPS e INAIL. Come specificato dall'INL, ai soli fini della decurtazione dei crediti, i verbali ispettivi in parola sono da considerarsi “accertamenti definitivi” e soltanto nelle ipotesi in cui il verbale venisse successivamente archiviato o l'eventuale ordinanza-ingiunzione annullata dall'autorità giudiziaria, i crediti potrebbero essere riassegnati. Si configura quindi un sistema reversibile, ma solo a seguito di specifici provvedimenti che invalidino l'originario accertamento. Sul piano sanzionatorio, il DL Sicurezza sul lavoro ha riformulato l'Allegato I-bis, accorpando le precedenti fattispecie previste ai punti da 21 a 23 in un'unica disposizione (punto 21) che stabilisce la perdita di 5 crediti per ciascun lavoratore irregolare, prescindendo dalla durata dell'impiego. Si tratta di un punteggio uniforme che prescinde dal numero di giornate effettivamente lavorate in condizioni di irregolarità. Qualora ricorrano specifiche aggravanti – impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell'art. 22 c. 12 D.Lgs. 286/1998, minori in età non lavorativa, percettori di reddito di cittadinanza ovvero di assegno di inclusione o del supporto per la formazione e il lavoro – si aggiunge 1 ulteriore credito per ciascun soggetto interessato, in applicazione del punto 24 dell'Allegato I-bis. La severità del sistema emerge con evidenza se si considera che tali penalizzazioni si cumulano integralmente. Un'impresa che venga sorpresa ad impiegare 4 lavoratori irregolari, di cui uno rientrante nelle ipotesi aggravate, subirà una decurtazione complessiva di 21 punti, ossia 5 per ciascuno dei quattro lavoratori, più 1 punto aggiuntivo per l'aggravante. Normalmente, il sistema della patente prevede un principio di proporzionalità sancito dall'art. 27 c. 6, ultimo periodo, del TUSL, in base al quale, quando nell'ambito dello stesso accertamento ispettivo vengono contestate più violazioni tra quelle indicate nell'Allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per l'infrazione più grave. Tale meccanismo di mitigazione, tuttavia, non trova applicazione per il lavoro irregolare. La moltiplicazione dei crediti persi in proporzione al numero di lavoratori coinvolti costituisce una deroga espressa al regime ordinario, con la quale il legislatore ha voluto sottolineare che il contrasto al lavoro sommerso richiede un approccio particolarmente stringente, sottratto alle ordinarie logiche di mitigazione sanzionatoria. L'assenza del tetto massimo produce conseguenze concrete significative. Per comprenderne la portata, si consideri l'esempio di un'impresa che occupi 3 lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno: la decurtazione complessiva ammonterà a 18 punti (5 per ciascun lavoratore, più 1 per l'aggravante relativa a ciascuno), anziché 12 punti come avverrebbe applicando il criterio del doppio della violazione più grave. Tale differenza può risultare decisiva ai fini del mantenimento della soglia minima operativa. Le conseguenze pratiche della disciplina appena descritta sono rilevanti. Un'impresa che parta con la dotazione minima di 15 crediti si trova, dopo un solo accertamento che coinvolga anche soltanto 3 lavoratori irregolari, sotto la soglia necessaria per operare. Anche chi disponga della dotazione iniziale standard deve valutare con estrema attenzione i rischi connessi a comportamenti non conformi. Il sistema, per sua natura, impone alle imprese una pianificazione rigorosa della gestione del personale. L'eventualità di verifiche ispettive costituisce un rischio che non può essere sottovalutato, considerato che la perdita della patente comporta l'impossibilità di proseguire l'attività nei cantieri. La comunicazione della decurtazione avviene contestualmente alla contestazione della violazione e il verbale ispettivo dovrà contenere l'indicazione specifica dei crediti che verranno sottratti, garantendo così all'impresa la piena conoscenza delle conseguenze immediate dell'accertamento. Le nuove regole, come stabilito dall'art. 3 c. 5 DL 159/2025, si applicano esclusivamente alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2026. Per gli illeciti anteriori, compresi nel periodo tra il 1° ottobre 2024 (data di avvio operativo della patente) e il 31 dicembre 2025, rimane operativo il precedente regime, che prevedeva decurtazioni graduate in funzione della durata dell'impiego irregolare (secondo la previgente formulazione del numero 21, nonché dei numeri 22 e 23 dell'Allegato I-bis) e subordinate all'adozione di provvedimenti definitivi. Tale distinzione impone particolare attenzione nella gestione degli accertamenti che dovessero riguardare periodi a cavallo tra i due regimi normativi. Il personale ispettivo è chiamato a distinguere con precisione le violazioni soggette alle diverse discipline, evidenziando nei propri rapporti quali contestazioni comportino decurtazione immediata e quali richiedano invece l'adozione di ordinanza-ingiunzione definitiva. La ratio della normativa emerge con chiarezza dalla sua struttura volta a rafforzare l'efficacia deterrente delle disposizioni in materia di lavoro irregolare attraverso un regime sanzionatorio particolarmente rigoroso. L'obiettivo dichiarato è quello di potenziare la tutela dei lavoratori contro condotte datoriali che ne ledano i diritti fondamentali. L'utilizzo della patente a crediti come strumento di contrasto al lavoro sommerso segna un'evoluzione rispetto alla sua originaria configurazione, che la identificava principalmente come sistema di qualificazione in ambito di sicurezza sul lavoro. Il legislatore ha quindi inteso ampliarne la portata applicativa, trasformandola in uno strumento polivalente di controllo della regolarità complessiva delle condizioni di lavoro. La combinazione tra immediatezza delle decurtazioni, entità delle penalizzazioni e assenza di limiti massimi configura un regime particolarmente severo, che richiede alle imprese una gestione scrupolosa degli adempimenti in materia di lavoro. Alla luce di tutto ciò, i prossimi mesi saranno preziosi al fine della verifica dell'effettiva capacità del sistema descritto per incidere sul fenomeno del lavoro sommerso. Ciò che appare certo è che le imprese operanti nei cantieri dovranno necessariamente rivedere i propri processi organizzativi, considerando la conformità normativa non soltanto come un obbligo formale ma come condizione imprescindibile per la continuità aziendale.
Fonte: QUOTIDIANO PIU'-GFL