Antisindacale l’intransigenza della società a non trattare coi sindacati in violazione di un accordo collettivo aziendale

Antisindacale l’intransigenza della società a non trattare coi sindacati in violazione di un accordo collettivo aziendale

  • 27 Gennaio 2026
  • Pubblicazioni
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 11 novembre 2025 n. 29738, ha ritenuto che la condotta del datore di lavoro che, nell’ambito di una trattativa sindacale derivante da un accordo aziendale, presenta una proposta definita “non trattabile” e si rifiuta di fornire chiarimenti richiesti dal sindacato, può integrare una fattispecie di antisindacalità, ex art. 28, St. Lav., pur in assenza di un obbligo legale generale di negoziare, quando risulti un uso distorto della libertà negoziale idoneo a ledere la libertà sindacale dell’organizzazione esclusa. L’obbligo di trattare nasce, in tal caso, dalla previsione convenzionale, anche implicita, di un incontro volto a valutare il rinnovo alle stesse o diverse condizioni, secondo correttezza e buona fede, mentre gli accertamenti di fatto circa la condotta concreta del datore di lavoro rientrano nella valutazione del giudice di merito e non sono sindacabili in Cassazione. La vicenda approdata in Cassazione ha origine in un procedimento promosso da un sindacato contro una Società, in cui veniva contestata la condotta antisindacale ex art. 28, St. Lav., in relazione al mancato rinnovo di un accordo aziendale, che di norma veniva rinnovato annualmente e prevedeva permessi sindacali ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge. L’ultimo accordo sottoscritto imponeva un incontro entro la scadenza dell’accordo per valutare un eventuale rinnovo, senza vincolare al mantenimento delle medesime condizioni. Durante tale incontro la Società ha proposto un rinnovo semestrale “non trattabile”, rifiutando il confronto e non chiarendo al sindacato i motivi della proposta. La Corte d’Appello di Roma aveva ritenuto la condotta antisindacale, ordinando la riapertura del confronto. La Società ha fatto quindi ricorso in Cassazione, ritenendo che non esiste un obbligo legislativo di trattare con i sindacati, e che il protocollo sottoscritto col sindacato prevedesse solo un generico impegno a incontrarsi. La Suprema Corte ha chiarito che, in generale, non esiste un obbligo legale di negoziare con tutte le organizzazioni sindacali e che il datore di lavoro può scegliere liberamente con quali soggetti stipulare contratti collettivi, senza obbligo di parità di trattamento; tuttavia, l’obbligo a trattare può derivare da un accordo convenzionale. Nel caso di specie, l’accordo sottoscritto tra sindacato e azienda imponeva l’obbligo di incontrarsi e trattare secondo buona fede per verificare le condizioni di un eventuale rinnovo. La Cassazione ha ritenuto che la dichiarazione di “non trattabilità” della proposta, unitamente al rifiuto al confronto, rientri nella nozione di condotta antisindacale prevista dall’art. 28, Legge n. 300/1970. Il ricorso è stato, quindi, rigettato, confermando l’ordine di riapertura della trattativa.