Violazione dell'obbligo di repêchage anche se la posizione disponibile viene ricoperta mediante contratto di lavoro autonomo
- 26 Gennaio 2026
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Con l'ordinanza n. 31312 del 1° dicembre 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e obbligo di repêchage. La Corte ha chiarito che tale obbligo è violato anche quando il datore di lavoro, pur avendo una posizione lavorativa vacante, la ricopre stipulando un contratto di lavoro autonomo con un terzo anziché offrirla al dipendente in procinto di essere licenziato. Il fulcro della decisione risiede nell'irrilevanza della qualificazione giuridica del rapporto utilizzato per soddisfare un'esigenza aziendale, posto che “ai fini del repechage ciò che conta è l’esistenza di una posizione lavorativa, in concreto attribuibile al dipendente altrimenti licenziando”. La sentenza richiama un principio analogo già espresso in relazione all'utilizzo di contratti a tempo determinato per coprire posizioni che avrebbero potuto essere offerte al lavoratore licenziando. Tuttavia, è cruciale analizzare le conseguenze sanzionatorie di tale violazione, specialmente per i lavoratori assunti sotto il regime del d.lgs. 23/2015 (c.d. Jobs Act). La sentenza, pur riportando il ragionamento della Corte d'Appello che assimilava la violazione del repêchage alla "insussistenza del fatto" che darebbe luogo alla reintegrazione nel posto di lavoro: nel caso deciso, tuttavia, la Corte conferma una condanna al solo risarcimento economico. Sul punto della tutela applicabile nel caso di violazione di tale obbligo per assunti post 2015, è intervenuta in modo dirimente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 128 del 2024, la quale ha tracciato una netta distinzione tra l'insussistenza del fatto materiale posto a base del licenziamento (che dà diritto alla reintegra) e la violazione dell'obbligo di repêchage (Corte Cost., sentenza n. 128 del 17 luglio 2024). Secondo la Consulta, quando il fatto materiale (es. la soppressione della posizione lavorativa) sussiste, ma il datore di lavoro non ha adempiuto all'obbligo di ricollocazione, il licenziamento è illegittimo, ma la tutela applicabile è esclusivamente quella indennitaria prevista dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. 23/2015. Pertanto, sebbene l'ordinanza n. 31312/2025 estenda l'ambito di applicazione dell'obbligo di repêchage, la sua violazione, secondo il diritto vivente formatosi a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, non integra (o non dovrebbe integrare) l'ipotesi di "insussistenza del fatto" e non dare diritto alla reintegrazione per i lavoratori soggetti al Jobs Act, ma solo a una tutela risarcitoria.