Tfr al fondo di tesoreria con doppie regole

Tfr al fondo di tesoreria con doppie regole

  • 23 Gennaio 2026
  • Pubblicazioni
Le nuove regole sullo smobilizzo del trattamento di fine rapporto al fondo di tesoreria dell’Inps non si applicano alle nuove aziende, limitatamente al primo anno di costituzione. Invece dal secondo anno anch’esse ricadono nelle previsioni dell’articolo 1, comma 756, della legge 296/2006 introdotte, con decorrenza dal 1° gennaio di quest’anno, dalla legge di Bilancio 2026. Lo ha anticipato, in occasione del trentottesimo Forum lavoro/fiscale organizzato dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro, da Luca Loschiavo, dirigente area manageriale obbligo contributivo datori di lavoro dell’Inps, preannunciando la prossima pubblicazione della circolare illustrativa dell’istituto, attualmente all’esame del ministero del Lavoro. Grazie a questo intervento è stato chiarito che le aziende neo costituite dal 2026 (per quelle costituite nel corso del 2025 era più ovvio, in quanto la legge di Bilancio si applica da quest’anno), nel primo anno di vita continueranno ad applicare il previgente regime ancora in essere e previsto dalla legge di Bilancio 2007. Questo vuol dire che la soglia dimensionale, che fa scattare l’obbligo di conferimento al fondo di tesoreria dei Tfr dei dipendenti che non hanno aderito alla previdenza complementare, continua a essere quella di 50 dipendenti medi, che la verifica della stessa deve essere effettuata nell’anno di costituzione, e che l’eventuale obbligo contributivo decorre dal primo mese di attività. Qualora nel primo anno non sia stata raggiunta la soglia (dei 50), a decorrere dal secondo anno anche queste aziende dovranno confrontarsi con le nuove regole, quali la soglia di 60 addetti nel 2027 (50 dal 2028 al 2031 e 40 dal 2032) nonché la decorrenza dell’obbligo dall’anno successivo a quello in cui è stato raggiunto il limite dimensionale minimo. Ad esempio, un’azienda costituita a gennaio 2026, dovrà verificare la propria forza lavoro media nell’anno 2026, e, se è pari ad almeno 50 dipendenti, dovrà versare il Tfr con decorrenza da gennaio di quest’anno. Viceversa, qualora dovessero risultare meno di 50 dipendenti medi, dal secondo anno dovrà verificare l’eventuale raggiungimento della soglia applicabile (in quell’anno) e, in caso di superamento, dovrà iniziare a versare dall’anno successivo. Le nuove regole si applicano invece da subito alle aziende già costituite che, in base alle vecchie disposizioni erano escluse dall’obbligo (e accantonavano in bilancio i Tfr non destinati ai fondi pensione), ma che al 31 dicembre 2025 hanno raggiunto la soglia dei 60 dipendenti medi o raggiungeranno successivamente la soglia tempo per tempo vigente. Il requisito dimensionale che fa scattare l’obbligo di versamento è così diventato dinamico per tutte le aziende (neo costituite o già in essere), in quanto quelle originariamente escluse ogni anno dovranno verificare il raggiungimento della soglia dimensionale applicabile ed eventualmente versare il Tfr a partire dall’anno successivo. Posto che le imprese per versare dovranno disporre del vecchio ma ancora attuale codice autorizzativo 1R, ai fini dell’effettivo smobilizzo al fondo di tesoreria dovranno attendere le istruzioni operative dell’Inps con cui dovrebbero essere introdotti nuovi codici da esporre in uniemens. Inoltre dovrebbe essere confermata la non applicazione di sanzioni per chi si regolarizza entro tre mesi dalla data di pubblicazione della circolare.

Fonte: SOLE24ORE