Fondo di garanzia del TFR: nessun intervento se il rapporto di lavoro prosegue con la società cessionaria

Fondo di garanzia del TFR: nessun intervento se il rapporto di lavoro prosegue con la società cessionaria

  • 23 Gennaio 2026
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La controversia verte sull'intervento del Fondo di garanzia INPS per recuperare alcune mensilità ed il TFR versato in seguito alla cessione dell'azienda presso cui prestava servizio il lavoratore, rapporto di lavoro che però era proseguito alle dipendenze della cessionaria . Con l' Ordinanza n. 998 del 17 gennaio 2026 , la Corte di Cassazione rammenta infatti che, avendo il lavoratore rinunciato alla solidarietà passiva per i crediti maturati alle dipendenze del cedente, non può gravarsi il Fondo di garanzia di un pagamento non dovuto, in quanto ad essere fallito è colui che non è più datore di lavoro. Con riguardo specifico al credito per TFR , poi, i Giudici evidenziano che esso matura progressivamente grazie all'accantonamento annuale, diventando esigibile solo al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro . Proprio l' esigibilità costituisce requisito indispensabile ai fini della tutela del Fondo di garanzia, esigibilità che non sussiste nel caso in cui il rapporto di lavoro prosegua con la società cessionaria. In tal senso non rilevano nemmeno gli accordi derogatori di cui all'art . 2112 cc , che non rimuovono l'ostacolo dell'inesigibilità, né sono opponibili all'INPS.