Il permesso di soggiorno per attesa occupazione è valido ai fini della richiesta di AUU e Bonus nido

Il permesso di soggiorno per attesa occupazione è valido ai fini della richiesta di AUU e Bonus nido

  • 23 Gennaio 2026
  • Pubblicazioni
Con Messaggio n. 205 del 22 gennaio 2026 , l' INPS dà esecuzione ad alcune sentenze di merito (Sentenza n. 121 del 2023 del Tribunale di Trento, come confermata dalla Sentenza n. 9 del 2025 della Corte di appello di Trento, Sentenza n. 2359 del 2025 del Tribunale di Torino e Sentenza del 22 ottobre 2025 del Tribunale di Monza) in materia di inclusione del permesso di soggiorno per attesa occupazione  (ex art. 22, comma 11, D.Lgs. n. 286/1998 ) tra i permessi di soggiorno validi ai fini dell'accesso all' Assegno Unico e al Bonus nido . Tenendo conto dell'evoluzione giurisprudenziale, l'Istituto afferma dunque che il permesso di soggiorno per attesa occupazione è da considerarsi, allo stato attuale, tra i permessi di soggiorno validi ai fini del riconoscimento delle citate prestazioni. Le domande presentate dai titolari di tale permesso devono pertanto essere accolte ; inoltre, le strutture territorialmente competenti dovranno accogliere le  domande già presentate nonché le eventuali istanze di riesame delle domande respinte per il possesso di permesso di soggiorno per attesa occupazione. In questi casi sarà necessario comunicare che la liquidazione della prestazione è effettuata  con riserva di ripetizione a seguito dell'evoluzione giurisprudenziale o normativa in materia.