Auto aziendali, le somme oltre il fringe benefit sono imponibili
- 23 Gennaio 2026
- Pubblicazioni
Se un dipendente, per l’auto assegnatagli, oltre al fringe benefit contribuisce, con una trattenuta ad hoc, ai maggiori costi che l’azienda ha sostenuto, a fronte di una componente di retribuzione variabile commisurata all’onere a cui contribuisce, tale trattenuta va sottratta dall’importo netto (e non lordo) della retribuzione variabile. È questa la risposta a interpello 14/2026 delle Entrate. L’istante è un’azienda che ha ideato una specifica car policy per alcuni suoi manager. Di fatto il dipendente accetterebbe di sostenere il costo dell’auto e che il valore dell’auto assegnata in uso promiscuo concorra alla propria retribuzione complessiva. Infatti una parte della componente variabile della retribuzione del lavoratore sarebbe legata all’onere sostenuto dall’azienda per l’auto assegnatagli. Se il premio variabile non dovesse coprire l’onere richiesto al dipendente, la differenza gli verrebbe comunque trattenuta mensilmente o in un’unica soluzione. L’azienda ipotizza un valore convenzionale annuo da tabelle Aci pari a 2.624 euro (trattenuta mensile di 219 euro) e sostiene che l’importo pagato dal dipendente oltre il valore del fringe benefit (5.076 euro) vada sottratto dalla retribuzione variabile lorda, ipotizzata ad esempio pari a 10.000 euro. In altre parole, tale importo non dovrebbe concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente in base all’articolo 51, comma 1, del Tuir. L’Agenzia è di parere contrario. Nel ribadire il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, che ricomprende oltre agli emolumenti percepiti anche i beni e i servizi offerti dal datore di lavoro al dipendente, chiarisce che, per i veicoli concessi in uso promiscuo, il fringe benefit, anziché essere determinato in base al valore normale, è stabilito in via forfettaria. La legge di Bilancio 2025 ha fissato tale fringe benefit quantificandolo al 50% del costo chilometrico desumibile dalle tabelle Aci, ridotto al 10% per le auto elettriche e al 20% per le ibride plug in. Quindi il dipendente può concorrere all’onere complessivo sostenuto dalla società per l’assegnazione dell’autoveicolo in uso promiscuo attraverso una trattenuta mensile, nell’arco temporale di dodici mesi, corrispondente al valore del fringe benefit determinato in base all’articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir (circolare 326/97 paragrafo 2.3.2.1 e circolare 1/07 paragrafo 17.1). Ma le ulteriori somme corrisposte dal dipendente a copertura del restante onere sostenuto dalla società devono essere trattenute dall’importo netto della retribuzione variabile, in quanto il valore del fringe benefit eccedente l’importo determinato secondo l’articolo 51, comma 4, del Tuir deve concorrere alla formazione del reddito complessivo. In altre parole parrebbe che il contributo che il dipendente retrocede all’azienda per la messa a disposizione dell’auto, tarato sul premio variabile di retribuzione, genera comunque materia imponibile e non quella compensazione che probabilmente l’istante immaginava.
Fonte: SOLE 24ORE