Resta complicato abbinare oggetto dell’appalto e Ccnl

Resta complicato abbinare oggetto dell’appalto e Ccnl

  • 23 Gennaio 2026
  • Pubblicazioni
Con l’aggiornamento della relazione illustrativa al bando tipo numero 1, post decreto correttivo, Anac recepisce le modifiche normative introdotte al Codice degli appalti pubblici e fornisce alle stazioni appaltanti alcune indicazioni applicative anche in materia di corretta individuazione dell’oggetto dell’appalto e del Ccnl da indicare nei documenti di gara. La nuova relazione evidenzia che la corretta identificazione dell’oggetto dell’appalto deve avvenire mediante l’indicazione del codice Cpv e del codice Ateco maggiormente coerenti con l’attività oggetto del bando. Sul Cpv, Anac richiama nuovamente il comunicato del suo presidente del 9 maggio 2023, secondo cui l’individuazione può avvenire sia attraverso l’analisi della struttura del sistema di classificazione – in particolare del vocabolario principale, articolato in divisioni, gruppi, classi, categorie e sottocategorie – sia mediante la ricerca per parole chiave. Per garantire una descrizione adeguata e non generica dell’oggetto dell’appalto, è raccomandato l’utilizzo di codici Cpv con un livello di classificazione almeno pari alla categoria, cioè a cinque cifre. Così, ad esempio, i lavori edili e di muratura (le cui prime cinque cifre del Cpv corrispondono a 45262) comprendono attività quali lavori di intaglio su pietra, saldature o modifiche di edifici, restandone invece estranei i lavori di installazione di impianti negli edifici (45300, comprensivi del cablaggio) e quelli relativi all’installazione di sistemi di allarme o di antenne (45312). Le novità più significative riguardano tuttavia l’individuazione del Ccnl da indicare nel bando. Il contratto collettivo deve essere selezionato tra quelli in vigore per il settore e per la zona di esecuzione delle prestazioni, stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso alle attività oggetto dell’appalto, anche se svolte in via prevalente. Nei casi di appalti complessi, in cui siano presenti prestazioni scorporabili o accessorie pari o superiori al 30% e riconducibili a una medesima categoria omogenea di attività, la stazione appaltante è tenuta a indicare anche il diverso Ccnl applicabile a tali prestazioni. Secondo la relazione, la prima operazione che le stazioni appaltanti devono compiere è l’individuazione del Ccnl più attinente all’oggetto dell’appalto, avuto riguardo alle attività che gli operatori economici sono concretamente chiamati a svolgere. È proprio su questo snodo che, nella prassi, si concentrano gli errori più frequenti: continua infatti a riscontrarsi l’indicazione di Ccnl non in funzione delle prestazioni effettivamente affidate, ma sulla base di criteri di mera consuetudine, di automatismi derivanti da precedenti affidamenti o del richiamo a contratti collettivi non realmente pertinenti. Per evitare o quantomeno contenere individuazioni arbitrarie, la relazione prevede l’identificazione del settore di riferimento delle attività attraverso il codice Ateco considerando almeno la prima lettera della classificazione Istat. A ciò dovrebbe seguire il raffronto con il Cpv indicato nel bando mediante la tabella D1 di correlazione contenuta nell’Allegato II.2-bis al Codice e mediante prodotti software sviluppati da privati. Tuttavia, dall’analisi della tabella D1 emerge come l’associazione univoca tra codici Cpv e codici Ateco risulti prevista soltanto per un numero limitato di fattispecie e non copra affatto la complessa varietà delle attività oggetto di affidamento, lasciando sul punto ampi margini di incertezza applicativa. La relazione prosegue evidenziando la necessità di verificare l’ambito di applicazione dei Ccnl con riferimento ai sottosettori contrattuali utilizzati dal Cnel per la classificazione dei contratti collettivi depositati nell’archivio nazionale. L’Anac segnala che tale archivio sarà oggetto di una prossima riforma strutturale, fondata su una classificazione per codici Ateco. Nelle more di tale riorganizzazione, le stazioni appaltanti possono fare riferimento alla sezione del sito Cnel dedicata alle “Informazioni per le stazioni appaltanti”, e in particolare al file excel “Ccnl del settore privato – info per le stazioni appaltanti”, che consente – secondo Anac – di incrociare Ccnl, sottosettori e codici Ateco fino alla sesta cifra. Tra i contratti collettivi individuati come aventi una stretta connessione alle prestazioni oggetto dell’appalto, devono essere selezionati quelli stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale presi a riferimento dal ministero del Lavoro nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro. Nei casi in cui tali tabelle non siano disponibili, la relazione prevede il coinvolgimento del Ministero per l’identificazione di tale contratto, pur lasciando aperti profili applicativi rilevanti in ordine alle modalità concrete e ai tempi di tale interlocuzione. Nel complesso, la relazione illustrativa compie uno sforzo di sistematizzazione e fornisce alle stazioni appaltanti una griglia metodologica più articolata rispetto al passato. Tuttavia, restano numerosi problemi connessi all’incertezza sull’esatta perimetrazione degli ambiti applicativi dei contratti collettivi e dell’oggetto degli appalti (soprattutto di quelli integrati, ove l’identificazione di un’attività prevalente non è spesso agevole), nonché alla complessità delle classificazioni Ateco e Cpv. In tale contesto, l’individuazione del Ccnl negli appalti pubblici resta un passaggio a elevato contenuto tecnico, che richiede un’assistenza qualificata alle stazioni appaltanti, pena il rischio di contenzioso e distorsioni della concorrenza.

Fonte: SOLE24ORE