Obbligo di assumere disabili assolto anche mediante somministrazione

Obbligo di assumere disabili assolto anche mediante somministrazione

  • 23 Gennaio 2026
  • Pubblicazioni
Per i datori di lavoro e i loro intermediari il 31 gennaio 2026 è l’ultimo giorno per inviare agli uffici competenti, in via telematica, il prospetto informativo sulla situazione occupazionale ai fini degli adempimenti richiesti dalla normativa sul lavoro dei disabili (Pid). L’obbligo dell’invio riguarda i datori di lavoro per i quali sono intervenuti, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. Quindi tutti i datori di lavoro pubblici e privati con 15 o più dipendenti, direttamente o tramite i loro intermediari professionisti, sono tenuti all’invio nel caso in cui vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale rispetto al prospetto inviato l’anno precedente tali da modificare l’obbligo o incidere sul computo della quota di riserva. Ove vi siano scoperture infrannuali o dall’invio del prospetto che fotografa lo status quo al 31 dicembre, i datori di lavoro interessati devono assolvere all’obbligo con l’assunzione della categoria riservataria entro 60 giorni. Le scoperture, dalla vigenza del Testo unico dei contratti (Dlgs 81/2015), possono essere assolte anche mediante un rapporto di lavoro in somministrazione. Ricordiamo brevemente la normativa. L’articolo 4, comma 1, della legge 68/1999 individua i lavoratori che non sono computabili agli effetti della determinazione del numero di soggetti con disabilità da assumere e ricomprende tra questi i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore. Il Dlgs 81/2015 conferma quanto già previsto in materia dal decreto Biagi, e cioè che il lavoratore somministrato non è computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Quindi i lavoratori somministrati non si computano nell’organico dell’utilizzatore per il calcolo delle quote di riserva per l’assunzione previo collocamento mirato. Il Testo unico dei contratti, all’articolo 34, comma 3, ultimo periodo, ha previsto dal 2015 e in senso innovativo che, in caso di somministrazione di lavoratori con disabilità per missioni di durata non inferiore a 12 mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva dell’utilizzatore. Questa particolare facoltà non è prevista, invece, per le categorie protette. La missione del lavoratore iscritto al collocamento mirato deve essere continuativa presso lo stesso utilizzatore con rapporto non inferiore a 12 mesi. In questo caso specifico il lavoratore disabile è computato dall’utilizzatore nei propri obblighi di riserva e quindi senza effettuare un’assunzione diretta. In ogni caso è sempre utile verificare a livello territoriale con gli uffici dei collocamenti mirati eventuali situazioni particolari circa le modalità di comunicazione.

Fonte: SOLE24ORE