Nel caso oggetto dell'ordinanza n. 215 del 4 gennaio 2026 della Corte di Cassazione, la Corte d'appello territorialmente compente rigettava gli appelli proposti da una lavoratrice e dall'Istituto datore di lavoro avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato illegittima, per violazione dei termini previsti dall'art. 55-bis del D.Lgs. 165/2001, la prima sanzione disciplinare inflitta alla lavoratrice, ritenendo, invece, legittima l'altra sanzione disciplinare irrogata dall'Istituto. Soffermandoci sulla seconda sanzione, la Corte distrettuale ha accertato che alla lavoratrice era stato contestato l'uso di frasi dal contenuto minaccioso e diffamatorio, pubblicate sul proprio profilo Facebook con riferimento all'operato di determinate figure interne all'Istituto in relazione ad una specifica emergenza. Inoltre, le era stato addebitato di avere espresso giudizi impropri e di avere impropriamente utilizzato nelle relazioni extra-personali la qualifica ricoperta all'interno dell'Istituto, assumendo comportamenti lesivi dell'immagine di quest'ultimo. I giudici di appello, richiamando il codice di comportamento dell'Istituto, hanno evidenziato che l'iscrizione a Facebook può anche avvenire in forma anonima e che nulla imponeva alla lavoratrice di riportare la sua qualifica. Avverso la pronuncia di secondo grado proponeva ricorso per cassazione la lavoratrice a cui resisteva con controricorso l'Istituto. La Corte di Cassazione, nel formulare il suo giudizio, ha sottolineato che, secondo i giudici di merito, le espressioni utilizzate dalla lavoratrice nei post pubblicati su Facebook, seppur non riferibili direttamente all'Istituto, erano idonee a danneggiarne l'immagine (oltre che di terzi) poiché la lavoratrice si era qualificata come sua dipendente. Al riguardo, è stato anche richiamato il Codice di comportamento che vieta ai dipendenti di menzionare la posizione che ricoprono all'interno dell'Istituto per conseguire indebite utilità e danneggiare la sua immagine. L'eccezione sollevata dalla lavoratrice secondo cui le opinioni tecnico-politiche espresse sarebbero state desumibili dalla lettura degli articoli di giornale e formulate al di fuori del contesto lavorativo, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. Sentenza che ha evidenziato il carattere contestuale della diffusione degli articoli di stampa e dei commenti ad essi espressi nei post, ritenendoli idonei ad alimentare dubbi e sospetti da parte della platea degli utenti di Facebook nei confronti del personale impegnato nella ricostruzione post emergenza. Ciò detto, la Corte di Cassazione, nel formulare la sua decisione, ha ribadito che “il diritto di critica si concreta nell'espressione di un giudizio, necessariamente soggettivo, rispetto ai fatti stessi; non può, dunque, pretendersi che l'opinione sia assolutamente obiettiva, potendo la stessa essere esternata con un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale del soggetto” (Cass. 4955/2024). La Corte di Cassazione ha anche rimarcato che in tema di diffamazione con il mezzo televisivo, l'esercizio del diritto di critica, quale estrinsecazione della libertà di pensiero, può scriminare l'illiceità dell'offesa solo se sono rispettati i limiti:
della continenza verbale;
della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa;
della sussistenza di un interesse pubblico alla loro conoscenza.
La verità, anche putativa, richiede che la notizia sia il frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tanto più rigoroso in considerazione della diffusività del mezzo impiegato. Tale requisito non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, vengano dolosamente o anche solo colposamente omessi altri fatti strettamente ricollegabili, tali da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi idonei a creare nella mente del lettore o dell'ascoltatore rappresentazioni della realtà oggettiva false (cfr. Cass. 21651/2023). Secondo la Corte di Cassazione, la Corte distrettuale si è attenuta a tali principi, avendo escluso la verifica della verità dei fatti e ravvisato il carattere allusivo e offensivo delle espressioni utilizzate, che erano tese ad incrementare dubbi e sospetti tra gli utenti di Facebook. La Corte di Cassazione ha concluso così per il rigetto del ricorso presentato dalla lavoratrice, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL