Tfr al fondo di tesoreria, vale il numero di dipendenti nel 2025
- 23 Gennaio 2026
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I datori di lavoro che, nel 2025, hanno raggiunto una forza lavoro media di almeno 60 dipendenti, a decorrere da gennaio 2026 devono iniziare a versare al Fondo di tesoreria presso Inps, i Tfr dei dipendenti non destinati alla previdenza complementare, che fino allo scorso anno venivano accantonati in azienda. Ai fini del requisito dimensionale, che fino all’anno scorso era di 50 addetti, non dovrebbero valere le fluttuazioni di personale intervenute entro il 2024, in quanto il periodo da considerare per la verifica della soglia è individuato dalla norma nell’anno solare precedente. Pertanto nel 2026, primo anno di decorrenza dell’obbligo, per i datori originariamente esclusi, l’anno da considerare dovrebbe essere il 2025. Nell’attesa dei chiarimenti Inps, questa dovrebbe essere la corretta lettura dell’integrazione apportata dalla legge di Bilancio 2026 all’articolo 1, comma 756, della legge 296/2006 che introdusse l’obbligo di versare all’Inps i Tfr non trasferiti alla pensione complementare. La modifica apportata alla norma specifica infatti che occorre prendere a riferimento «la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato». Conseguentemente è cambiato il riferimento temporale che, per le aziende costituite dal 2007 al 2025, era l’anno di costituzione. Dal 2026, pertanto, sia per le aziende di prossima costituzione che per quelle già costituite, la verifica dovrebbe essere effettuata alla fine dell’anno solare precedente a quello di decorrenza dell’obbligo. La legge di Bilancio ha elevato la soglia della forza lavoro da 50 a 60 addetti, ma limitatamente agli anni 2026 e 2027. A partire dal 2032, la medesima norma riduce strutturalmente la soglia a 40, mentre per il periodo intermedio, cioè dal 2028 al 2031 dovrebbe continuare ad applicarsi quella ordinaria di 50 dipendenti medi. Sebbene l’Inps dovrà fornire indicazioni specifiche sull’estensione dell’obbligo e sulle modifiche apportate, le aziende nel frattempo devono iniziare a prepararsi, sulla base delle originarie disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale del 30 gennaio 2007 nonché delle istruzioni Inps fornite con la circolare 70/2007. Quest’ultimo provvedimento, ad esempio, illustra analiticamente le modalità di calcolo della forza lavoro media che fa scattare l’obbligo del versamento del Tfr. Mentre i lavoratori part time sono inclusi in proporzione al ridotto orario di lavoro, sono espressamente esclusi dal computo, tra gli altri, i tempi determinati inferiori a tre mesi, i lavoratori a domicilio, i lavoratori i cui Tfr sono smobilizzati a soggetti terzi (quali gli operai del settore edile, ovvero il personale non operaio del settore agricolo). Ai fini del calcolo della media, per ogni dipendente si deve considerare il periodo di attività in termini di giornate, convenzionalmente fissate in misura pari a 26 per ciascun mese, salvo poi suddividere la somma complessiva per 312. Il Dm attuativo del 2007 prevede l’obbligo per le aziende neocostituite di comunicare all’Inps il raggiungimento della soglia (allora pari a 50 dipendenti medi), anche al fine dell’attribuzione del codice autorizzativo 1R indispensabile ai fini dell’effettivo versamento del Tfr. Tale obbligo, sempre richiamato dall’Inps nelle circolari di conguaglio di fine anno, deve essere adempiuto entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di costituzione. È legittimo domandarsi, ad esempio, se tale obbligo sarà esteso alle aziende già costituite che, al 31 dicembre 2025 hanno raggiunto la soglia dei 60 dipendenti.
Fonte: SOLE24ORE