Modalità calcolo esonero post parto

Modalità calcolo esonero post parto

  • 11 Novembre 2022
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In caso di rientro inframensile dalla maternità, l’esonero del 50% della contribuzione a carico del dipendente dovrà essere applicato sul solo imponibile previdenziale maturato a decorrere dal giorno del rientro effettivo e nei successivi 12 mesi. Il datore di lavoro dovrà pertanto ricostruire l’imponibile del primo e dell’ultimo mese esonerabile, avendo cura di escludere i giorni e gli importi non oggetto di sconto, in quanto antecedenti o successivi al periodo agevolabile. È  l’indicazione fornita dall’Inps nel messaggio 4042/2022, unitamente ad altre precisazioni in merito alla gestione dell’esonero contributivo introdotto dall’articolo 1, comma 137, della legge 234/2021, applicabile in favore delle lavoratrici rientrate dalla maternità entro il 31 dicembre 2022. I dodici mesi di sconto decorrono dal giorno effettivo del rientro Eventuali periodi di ferie e malattia, o altre assenze, fruiti dopo il congedo di maternità (o il congedo parentale unito senza soluzione di continuità), spostano in avanti la data di effettivo rientro e quindi la decorrenza dell’esonero.  Ai fini della determinazione dell’imponibile esonerabile, il metodo indicato dall’Inps si basa sul calcolo di un imponibile giornaliero moltiplicato per i giorni contribuiti successivi al rientro in azienda. Infine l’istituto conferma la piena cumulabilità con le altre agevolazioni, compreso l’esonero Ivs dello 0,8% (da luglio 2022 innalzato al 2%) previsto dall’articolo 1, comma 121, della legge 234/2021, in quanto entrambe le agevolazioni saranno calcolate sull’intera contribuzione dovuta dalla dipendente.