Ultime due settimane per la denuncia annuale del collocamento obbligatorio: entro il 31 gennaio i datori devono trasmettere al ministero del Lavoro, con il servizio informatico messo a disposizione dalla Regione o Provincia autonoma di appartenenza, il prospetto informativo sulla copertura dei posti riservati ai lavoratori con disabilità. Dal prospetto devono risultare il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, i posti di lavoro disponibili per i lavoratori disabili. Le informazioni da inserire devono fotografare la situazione aziendale al 31 dicembre dell’anno precedente a quello della denuncia. Peraltro, in merito alle possibilità di assunzione di personale con disabilità, la legge 198/2025, di conversione del Dl 159/2025 – modificando l’articolo 12-bis, della legge 68/1999 e l’articolo 14, del Dlgs 276/2003 – ha esteso le possibilità di ricorrere alle convenzioni per l’inserimento lavorativo, con le quali adempiere all’obbligo del collocamento mirato. Il prospetto sul collocamento obbligatorio non va inviato ogni anno ma solo qualora (rispetto all’ultimo invio) ci siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale, tali da modificare l’obbligo oppure da incidere sul computo della quota di riserva. Ma come si calcola la base di computo per determinare il numero dei soggetti disabili da assumere e quali sono i lavoratori non computabili? Per determinare il numero di persone con disabilità da assumere, vanno considerati tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, anche se occupati in regime di smart working. Nel conteggio sono inclusi i contratti a termine di durata superiore a sei mesi, i lavoratori intermittenti in proporzione all’orario effettivo di lavoro in ciascun semestre e quelli part-time in proporzione all’orario effettivamente svolto, rapportato al tempo pieno. La normativa individua poi una serie di figure che non devono essere incluse nel computo dell’organico, tra le quali: i lavoratori occupati in base alla legge 68/1999, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato; gli assunti a termine in sostituzione di altri dipendenti con diritto alla conservazione del posto, i telelavoratori nel caso in cui il datore di lavoro vi faccia ricorso in forza di accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L’articolo 5 della legge 68/1999, prevede alcune esclusioni dall’obbligo di assunzione di personale disabile in base al settore di appartenenza. I datori di lavoro che operano nel comparto del trasporto aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per il personale viaggiante e navigante, all’obbligo di assumere persone con disabilità. Così come non sono tenuti all’osservanza dell’obbligo i datori di lavoro del settore edile, per il personale di cantiere e gli addetti al trasporto: la norma chiarisce che - indipendentemente dall’inquadramento previdenziale dei lavoratori - è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione, svolte in cantiere. Sono esentati dall’obbligo il settore degli impianti a fune (per il personale adibito alle aree operative) e l’autotrasporto, per il personale viaggiante. Secondo l’articolo 15, comma 1, della legge 689/1981, la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita per il mancato invio del prospetto è di 702,43 euro, con una maggiorazione di 34,02 euro per ogni giorno di ritardo. L’importo ridotto, in base all’articolo 16 della legge 689/1981, è pari a 234,14 euro, mentre la maggiorazione giornaliera in caso di importo ridotto è di 11,34 euro. Inoltre, la sanzione può essere oggetto di diffida. L’omessa copertura delle quote riservate alle persone con disabilità comporta una sanzione di 196,50 euro al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella stessa giornata lavorativa, trascorsi 60 giorni dalla data in cui sorge l’obbligo d’assumere soggetti appartenenti alle categorie protette. Nel caso di pagamento della sanzione entro 60 giorni dalla contestazione, l’importo è ridotto a 65,35 euro al giorno. Anche per questa fattispecie è ammessa la diffida. Convenzioni con gli Ets Il Dl 159/2025 (convertito dalla legge 198/2025) ha elevato dal 10% al 60% il limite (riferito alle assunzioni di persone disabili) entro il quale i datori di lavoro privati con più di 50 dipendenti possono coprire la quota di riserva con la stipula di convenzioni. Inoltre, il soggetto terzo delle convenzioni, per realizzare la commessa di lavoro, potrà mettere temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto (nel rispetto delle norme sul distacco). Se il distacco avviene in base a queste convenzioni trilaterali, l’interesse della parte distaccante sorge in forza della convenzione stessa. Fra i soggetti con i quali possono essere stipulate le convenzioni ci sono gli enti del Terzo settore non commerciali, le cooperative sociali e le società benefit.
Fonte: SOLE24ORE