Ulteriori chiarimenti sul rilascio del DURC di congruità per le imprese non rientranti nel comparto edile
- 16 Gennaio 2026
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Il Ministero del Lavoro , con Risposta a Interpello del 29 dicembre 2025 , fornisce ulteriori chiarimenti in merito al rilascio del DURC di congruità alle imprese non rientranti nel comparto edile , facendo seguito ad una precedente Risposta del 17 ottobre 2025 ed alla richiesta di ulteriori precisazioni da parte della CNCE. In particolare, il Ministero chiarisce che laddove nella precedente Risposta si fa riferimento alle "imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile", la locuzione " in concreto " deve essere intesa con riguardo allo specifico cantiere , e dunque alla prestazione effettivamente resa in quel contesto, con la conseguenza che la "prevalenza" non può essere apprezzata in astratto ma in relazione alle lavorazioni concretamente eseguite nel cantiere. Inoltre, per quanto riguarda i casi in cui non sussiste l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile/Edilcassa si conferma che per le imprese affidatarie che nello specifico cantiere svolgono prevalentemente attività diverse da quello edile, permane l'obbligo di richiedere il DURC di congruità con riferimento ai lavori edili eventualmente realizzati nel cantiere e che non sussiste, per ciò solo, l'obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa. Il Ministero precisa, infine, che qualora un'impresa affidataria non edile debba procedere alla richiesta del DURC di congruità, essa potrà effettuare la denuncia di nuovo lavoro tramite l'applicativo dedicato, adempimento che non equivale a obbligo di iscrizione alla Cassa Edile/Edilcassa.