Appropriazione di beni aziendali: tempestività della contestazione e quantificazione del danno
- 16 Gennaio 2026
- Pubblicazioni
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 29137 del 4 novembre 2025, ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa del dipendente che ruba farmaci sessuali e anabolizzanti dalla farmacia in cui lavora. La contestazione disciplinare, inoltre, è tempestiva se il datore ha avuto conoscenza del calo di fatturato solo dallo studio di consulenza fiscale. Infine, l’ammanco accertato può essere utilizzato quale parametro per la quantificazione equitativa del risarcimento per equivalente (nel caso di specie il farmacista dipendente aveva sottratto prodotti per un importo pari a 18.000 euro). La Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dal dipendente di una farmacia, licenziato per giusta causa per aver sottratto prodotti sessuali, anabolizzanti e altri beni farmaceutici tra dicembre 2014 e febbraio 2015, e condannato dalla Corte d’Appello di Napoli al risarcimento del danno per un ammanco complessivo di 40.297,51 euro. Le risultanze istruttorie, rafforzate anche da condanna penale non definitiva e da verifiche contabili e testimoniali, avevano evidenziato la reiterazione delle condotte e il conseguente venir meno del vincolo fiduciario. Il lavoratore ricorreva in Cassazione articolando 6 motivi: tardività e genericità della contestazione disciplinare; sproporzione della sanzione; violazione del principio di immutabilità dell’addebito; inesatta valutazione delle prove con riferimento anche a riprese ritenute illegittime; pretesa rilevanza di una sentenza penale non definitiva richiamata dalla Corte d’Appello; vizio di motivazione sulla quantificazione dei danni e valutazione parziale delle prove testimoniali. Tutte le censure sono state ritenute infondate o inammissibili dalla Suprema Corte. In particolare, per quanto riguarda il requisito dell’immediatezza della contestazione disciplinare, la Cassazione ha ribadito che dev’essere valutato in senso relativo, tenendo conto dei tempi tecnici richiesti da indagini contabili e accertamenti interni, e ha ritenuto quindi tempestiva la contestazione formulata nel mese di marzo 2015. Gli Ermellini hanno, inoltre, respinto la doglianza relativa alla violazione del principio di immutabilità della contestazione, osservando che la Corte territoriale aveva fondato il proprio giudizio sui medesimi fatti oggetto dell’addebito disciplinare. Le contestazioni circa l’asserita illegittima utilizzazione di riprese video sono state dichiarate nuove e comunque irrilevanti, poiché la responsabilità risultava già provata attraverso altre fonti istruttorie, fra cui testimonianze e analisi degli ordinativi registrati nel sistema informatico utilizzato esclusivamente dal dipendente. Non è stata ravvisata alcuna illegittima valutazione di una sentenza penale non definitiva, poiché la Corte d’Appello non aveva fatto discendere il proprio convincimento dalle decisioni penali, bensì dalle risultanze del giudizio civile. Quanto alla contestazione sulla quantificazione del danno, il giudice di legittimità ha ritenuto adeguata e coerente la motivazione della Corte territoriale, che aveva assunto l’ammanco accertato quale parametro equitativo, in assenza di specifiche contestazioni sui conteggi. L’ultimo motivo, relativo alla presunta omessa o parziale valutazione delle prove testimoniali, è stato respinto sia per genericità sia in virtù del principio secondo cui il giudice di merito dispone di ampio margine nel selezionare le prove ritenute decisive ai fini del proprio convincimento.