Non è antisindacale informare i rappresentanti dei lavoratori tramite Whatsapp
- 15 Gennaio 2026
- Pubblicazioni
Non sussiste condotta antisindacale se il datore, pur avendo disatteso norme di legge o collettive che impongono l’informazione e il confronto in sede sindacale, ha assicurato il perseguimento in concreto dell’interesse cui tali norme sono preordinate, mediante altre forme di interlocuzione, giustificate da contingenti situazioni di fatto. L’inadempimento datoriale agli obblighi di informazione e consultazione di fonte legale o contrattuale collettiva è un indice presuntivo di condotta antisindacale, cui si può sopperire, tuttavia, facendo ricorso a canali atipici ed estemporanei di comunicazione che, sul piano oggettivo e in situazioni di emergenza, abbiano assicurato il confronto con il sindacato. Se le finalità sottese all’informazione sindacale sulle materie oggetto di consultazione sono state raggiunte sul piano materiale, cade la presunzione di antisindacalità per non aver il datore di lavoro seguito i canali ufficiali di confronto previsti da norme di legge o dei contratti collettivi. La Cassazione ha reso questi principi (ordinanza 789/2026) in una controversia promossa dalla Cgil-funzione pubblica di Bergamo per non avere l’Agenzia di tutela della salute della medesima città assolto agli obblighi di informazione e confronto previsti dal Ccnl. L’inadempimento contestato dalla sigla sindacale si era appuntato sulle misure di salute e sicurezza sul lavoro durante il periodo acuto dell’emergenza pandemica da Covid-19. Riformando la decisione del tribunale di Bergamo, che aveva riconosciuto la condotta antisindacale dell’Agenzia, la Corte d’appello di Brescia ha giustificato il mancato assolvimento degli obblighi di informazione previsti dal Ccnl con il blocco generalizzato delle attività economiche, segnalando che esso risultava incompatibile con le modalità di un normale confronto in sede sindacale. È stato rimarcato, quindi, che il confronto sindacale sui temi della salute e della sicurezza sul lavoro previsti dalla contrattazione collettiva era stato assicurato mediante una «immediata e diretta messaggistica Whatsapp». La Cassazione conferma gli approdi della Corte di merito e afferma il principio per cui, benché la violazione degli obblighi di informazione e confronto in sede sindacale previsti dalle norme legali o collettive possa far presumere la antisindacalità della condotta datoriale, il datore è esente da contestazioni se l’interesse sindacale è stato assicurato in concreto mediante altre forme di comunicazione, sia pur atipiche ed estemporanee. A conferma di questo passaggio, si osserva che a rilevare è l’antisindacalità della condotta datoriale sul piano oggettivo, ragion per cui non operano i rimedi previsti dall’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori laddove, pur essendo stati disattesi i canali ufficiali di confronto previsti dalle norme del Ccnl, non si è prodotta una effettiva lesione delle prerogative o della libertà del sindacato. La Cassazione conclude, quindi, che è esclusa l’antisindacalità della condotta datoriale se, alla luce delle fasi convulse dell’emergenza pandemica, l’interlocuzione sindacale non si è prodotta attraverso le forme previste dal Ccnl, ma ha raggiunto il suo scopo grazie all’utilizzo della messaggistica Whastapp. La pronunci merita di essere soppesata con attenzione, perché segnala che il pregiudizio di antisindacalità che si annida nell’inadempimento degli obblighi di informazione previsti da norme di legge e collettive può essere vinto dal ricorso a forme alternative di comunicazione dettate da situazioni contingenti.
Fonte: SOLE24ORE