Il datore ha l'obbligo di versare i contributi anche in caso di assenza non concordata o ingiustificata del lavoratore

Il datore ha l'obbligo di versare i contributi anche in caso di assenza non concordata o ingiustificata del lavoratore

  • 15 Gennaio 2026
  • Pubblicazioni
Una società datrice propone ricorso contro la decisione della Corte d'Appello che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto l'appello incidentale dell'INPS confermando gli addebiti contributivi risultanti da un verbale unico di accertamento . Tali addebiti riguardavano somme erogate ai dipendenti a titolo di indennità di trasferta, rimborsi spese ed in relazione a periodi di assenza e permessi non retribuiti, in cui la prestazione lavorativa non era stata resa per cause diverse da quelle previste dalla legge o dal contratto collettivo. Tra i motivi di doglianza, la ricorrente censura la sentenza impugnata per la ritenuta sussistenza dell'obbligo contributivo anche in caso di assenze non concordate e prive di giustificazione, prolungate e di iniziativa dei lavoratori stranieri (non rientrati dalle ferie o assenti per oltre due mesi). Secondo la ricorrente, non avendo distinto tra assenze concordate con il datore (cd. assenze fisiologiche) e condotta unilaterale del lavoratore di svolgere la prestazione lavorativa (cd. assenze patologiche), la Corte d'Appello avrebbe violato il principio di sinallagmaticità delle prestazioni lavorative ex art. 2094 cc e la regola dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460cc . Il motivo è profondo. Nelle sue argomentazioni, la Cassazione ribadisce il consolidato orientamento secondo cui « l'obbligazione contributiva, commisurata alla retribuzione che al lavoratore si aspetta sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. “minimale contributivo”), è dovuta anche nei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa e corresponsione della relativa retribuzione, dipendente da cause diverse da quelle previste dalla legge o dal contratto collettivo, in considerazione della natura indisponibile dell'obbligazione contributiva stessa ». Questo principio si applica anche nei casi di assenza o di sospensione concordata della prestazione lavorativa che non sono previste né dalla legge né dal contratto collettivo, ma derivano da un accordo tra le parti, frutto di una decisione volontaria del datore di lavoro. Pertanto, posto che non vi è una previa distinzione tra assenze concordate e assenze unilaterali e non giustificate, rimane in ogni caso inderogabile il principio dell'indisponibilità dell'obbligo contributivo e dell'autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello di lavoro, che tiene distinte le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dell'INPS, in materia contributiva, e quelle verso il lavoratore, in tema di retribuzione. I due rapporti, contributivo e retributivo, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi ponendosi su piani cronologici e soggettivi differenti. Ne consegue che la violazione dell'art . 2094 cc da parte della ricorrente non può trovare fondamento. Parimenti infondata è la recriminata violazione dell'art . 1460 cc in quanto la regola ivi prevista per cui « ciascuno dei contraenti nei contratti a prestazioni corrispettive può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria », è incompatibile con il principio di indisponibilità dell'obbligazione contributiva, che è dovuto anche nei casi di mancata esecuzione della prestazione dipendente dipendente per cause diverse da quelle previste dalla legge o dal contratto collettivo. Per questi motivi, la Cassazione rigetta il ricorso con sentenza n. 32726 del 15 dicembre 2025. La pronuncia della Cassazione si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato che riafferma con chiarezza la natura inderogabile e indisponibile dell'obbligazione contributiva , la quale prescinde dall'effettiva esecuzione della prestazione lavorativa e dalla corresponsione della retribuzione, quando la mancata prestazione non sia riconducibile a ipotesi tipizzate dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Di particolare rilievo è poi la conferma della netta separazione tra rapporto retributivo e rapporto contributivo , che, pur essendo funzionalmente connessi, lavorano su piani distinti sotto il profilo soggettivo e cronologico. Ne deriva l'impossibilità di invocare istituti tipici del sinallagma contrattuale, come l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc , in un ambito – quello previdenziale – sottratto alla disponibilità delle parti.