Lavoratori fragili e disabili: potenziate le convenzioni d'inserimento

Lavoratori fragili e disabili: potenziate le convenzioni d'inserimento

  • 15 Gennaio 2026
  • Pubblicazioni
Tra le novità apportate dalla L. 198/2025, di conversione del cd. DL Sicurezza sul lavoro (DL 159/2025) assume rilievo l'art. 14-bis, il quale interviene sul regime normativo concernente l'inserimento di lavoratori svantaggiati o con disabilità. In particolare, due sono gli ambiti normativi sui quali incide la citata legge: 
il primo ha ad oggetto le convenzioni per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, di cui all'art. 12-bis L. 68/1999.
il secondo attiene alle convenzioni quadro stipulate su base territoriale per l'inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati o con disabilità, di cui all'art. 14 del D.Lgs. 276/2003.Quadro normativo di riferimento. Per meglio comprendere la portata delle novità introdotte dalla legge di conversione, è utile richiamare anzitutto la vigente normativa su cui la stessa interviene. L'art. 12-bis L. 68/1999 (rubricato “Convenzioni di inserimento lavorativo”) riconosce agli uffici competenti la possibilità di stipulare apposite convenzioni con i datori di lavoro privati, che occupino più di 50 dipendenti, i quali siano tenuti all'obbligo di assunzione di lavoratori appartenenti a categorie protette (nella misura del 7% dei lavoratori occupati), finalizzate all'assunzione da parte di determinati soggetti, di persone appartenenti alle suddette categorie, ossia di persone disabili che presentino particolari caratteristiche  e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. I primi, denominati soggetti “conferenti”, si impegnano, in forza della predetta convenzione, nei confronti dei soggetti con i quali la convenzione viene stipulata, denominati soggetti “destinatari”, ad affidare specifiche commesse di lavoro. Lo stesso art. 12 bis, al comma 4, specifica quali sono i soggetti c.d. destinatari. Si tratta:
delle cooperative sociali e dei loro consorzi;
delle imprese sociali;
dei datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione, che siano in possesso di specifici requisiti (non avere in corso procedure concorsuali; essere in regola con gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro; essere dotati di locali idonei; non aver proceduto nei 12 mesi precedenti l'assunzione del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse quelle per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; avere nell'organico un lavoratore che possa svolgere funzioni di tutor).
L'art. 14 del D.Lgs. 276/2003 (rubricato “Cooperative sociali, imprese sociali e inserimento dei lavoratori svantaggiati”) prevede che, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi per il collocamento obbligatorio stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali, i relativi consorzi e con le imprese sociali, specifiche convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni e aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative ed imprese sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità. Qualora l'inserimento lavorativo realizzato attraverso le predette convenzioni riguardi lavoratori con disabilità - con particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi per il collocamento obbligatorio – tale inserimento si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva in favore delle categorie protette cui sono tenute le imprese conferenti in base alla normativa vigente (art. 3 L. 68/1999). Passiamo ora a une disamina delle novità che il legislatore apporta al quadro normativo appena richiamato.  Relativamente al regime di cui all'art. 12-bis L. 68/1999: 
viene elevato dal 10% al 60% il limite percentuale entro cui i datori di lavoro privati con più di 50 dipendenti possono coprire la quota di riserva (pari, si ricorda, al 7% dei lavoratori occupati) mediante stipula di apposite convenzioni;
tra i soggetti destinatari del nuovo regime di convenzione vengono inseriti anche gli enti del terzo settore (ETS) non commerciale, diversi dalle imprese sociali, nonché le c.d. società benefit, così come individuati dalle rispettive norme di riferimento. Il richiamo, in particolare, è al D.Lgs. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo settore), ove sono considerati non commerciali gli ETS che svolgono in via esclusiva o prevalente una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e alla L. 208/2015, ai sensi della quale si definiscono benefit le società che perseguono una o più finalità di beneficio comune, operano in modo responsabile, sostenibile e secondo altri criteri di trasparenza;
al fine di realizzare la commessa di lavoro, viene riconosciuta al soggetto destinatario la possibilità di porre, in via temporanea, uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto, nel rispetto della normativa in tema di distacco (art. 30 D.Lgs. 276/2003) e a condizione che il distacco sia esplicitato nella convenzione. Condizione generale per il distacco è, come noto, la sussistenza di un interesse del soggetto distaccante. A questo riguardo, viene chiarito che, ove il distacco avvenga secondo le regole di cui al novellato art. 12 bis, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della convenzione medesima (comma 1 lett. b). Relativamente alla disciplina di cui all'art. 14 D.Lgs. 276/2003: 
la nuova disposizione inserisce anche gli ETS non commerciali diversi dalle imprese sociali (incluse le cooperative sociali) e le società benefit nel novero dei soggetti con cui i servizi di collocamento obbligatorio stipulano le predette convenzioni quadro e dispone, contestualmente, che il conferimento di commesse di lavoro non sia riferito solo alle cooperative e imprese sociali, di cui al citato art. 14, ma anche a tali nuovi soggetti. Pertanto, anche per tali soggetti l'inserimento lavorativo di soggetti con disabilità realizzato attraverso le convenzioni quadro si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva cui sono tenute le imprese conferenti;
resta fermo che tale utilità ai fini della copertura della quota di riserva rimane subordinata anche per i nuovi soggetti, così come per tutti gli altri, all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori con disabilità ai fini della copertura delle restanti quote d'obbligo a carico delle imprese conferenti;
ulteriore novità riguarda l'abrogazione dell'inciso di cui al comma 1 dell'art. 14 in questione, concernente l'obbligo di sentire il Comitato tecnico istituito presso le commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio, ai fini della stipula delle convenzioni in oggetto. L'abrogazione risponde alla necessità di coordinare la norma con l'abrogazione della norma istitutiva del Comitato in questione, le cui funzioni sono ora svolte dall'Organismo (con funzioni analoghe a quelle riferite al citato Comitato) presente presso i servizi per il collocamento mirato di cui all'art. 8 c. 1-bis L. 68/1999 (introdotto dal D.Lgs. 151/2015). Le norme introdotte dalla legge di conversione perseguono la finalità – propria delle disposizioni su cui intervengono – di allargare l'ambito di riferimento entro il quale è possibile favorire, tramite convenzioni, l'inserimento di persone con disabilità o con difficoltà di inserimento lavorativo. Appare evidente come la normativa in questione debba essere letta e, in qualche modo, coordinata con disciplina in materia di accomodamenti ragionevoli, stante il fine da questa perseguito di agevolare, attraverso modifiche o adattamenti necessari all'organizzazione del lavoro, che non comportino tuttavia eccessivi o sproporzionati aggravi, l'inserimento o reinserimento delle persone con disabilità (su cui cfr. il recente D.Lgs. 62/2024).

Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL