Dal 26 gennaio tutela contro l’amianto estesa a tutte le attività
- 14 Gennaio 2026
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Dal 26 gennaio entreranno in vigore nuovi obblighi per i datori di lavoro che svolgono attività che comportano un rischio di esposizione all’amianto, notoriamente cancerogeno. Infatti il decreto legislativo 213/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2026, ha dato attuazione alla direttiva Ue 2023/2668, modificando i relativi articoli del Testo unico sicurezza 81/2008 contenuti nel Titolo IX, capo III. Un primo ambito di intervento riguarda l’estensione del campo di applicazione delle norme a tutte le attività lavorative che comportano un rischio di esposizione all’amianto, diretta o indiretta, ricomprendendo in tal modo le attività di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, la gestione dei rifiuti, l’attività estrattiva e di scavo in pietre verdi e la bonifica delle aree interessate, la gestione delle emergenze in eventi naturali estremi o la lotta antincendio in cui vi sia rischio per la salute dei lavoratori derivante dall’esposizione all’amianto. Viene imposto all’azienda di valutare i rischi per qualsiasi attività lavorativa che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, in modo da stabilire la natura e il grado dell’esposizione degli addetti e dare priorità alla rimozione rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica degli stessi materiali. Inoltre, il datore deve preventivamente individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, eventualmente chiedendo informazioni ai proprietari dei locali o ad altri datori di lavoro o tramite i registri. Se tali informazioni non sono disponibili, deve provvedere all’esame della presenza di materiali mediante un operatore qualificato. La formazione dei lavoratori deve essere ancora più mirata alle specifiche mansioni e, per le attività di demolizione e rimozione, integrata da moduli sull’uso di attrezzature tecnologiche idonee a contenere la dispersione delle fibre di amianto. Gli addetti ad attività a rischio di esposizione alla polvere proveniente dalla manipolazione attiva dell’amianto o dei materiali che lo contengono, prima dell’adibizione e, periodicamente, almeno una volta ogni tre anni o con periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. Inoltre è prevista la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro. Viene aggiornata la procedura di notifica dei lavori all’organo di vigilanza competente per territorio, prevista dall’articolo 250 del Testo unico. Sono stati infatti introdotti la possibilità di trasmissione in via telematica e contenuti informativi più dettagliati da conservare per almeno 40 anni (per esempio, l’elenco dei dispositivi da utilizzare; l’elenco dei lavoratori assegnati al sito interessato con i certificati individuali di formazione e la data dell’ultima visita medica periodica; l’indicazione dei procedimenti applicati anche per la protezione, decontaminazione, smaltimento rifiuti e ricambio d’aria ove necessario). Per la notifica, l’organo di vigilanza competente potrebbe essere tanto l’Ispettorato del lavoro quanto l’azienda sanitaria. Tuttavia, sulla scorta di quanto precisato dall’Ispettorato nazionale del lavoro con nota 7269/2025, basandosi sul documento approvato in Conferenza Stato Regioni 142 del 27 luglio 2022, in attesa che il tavolo tecnico previsto individui criteri e modalità di “ripartizione” delle competenze, a oggi si adempie all’obbligo di notifica con l’invio alla sola azienda sanitaria.
Fonte: SOLE24ORE