La partecipazione attiva ad una rissa legittima il licenziamento per giusta causa
- 14 Gennaio 2026
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Il dipendente di una sala bingo con mansioni di addetto alla sicurezza aveva impugnato il licenziamento per giusta causa irrogatogli dalla Società sua datrice di lavoro per aver partecipato ad una rissa scoppiata in seguito ad un diverbio tra due clienti. Il diverbio era stato originato dal fatto che una donna aveva accusato un’altra di averle sottratto la borsa e, in seguito all’intervento del compagno di quest’ultima in sua difesa, era iniziato un tafferuglio tra tale individuo ed il succitato lavoratore, che aveva poi investito anche ulteriori persone intervenute allo scopo di dividerli. All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Palermo aveva ritenuto illegittimo il licenziamento del dipendente, in quanto egli - in qualità di addetto alla sicurezza - aveva l’obbligo di intervenire per ripristinare l’ordine all’interno del locale e, inoltre, dalle deposizioni rese dai testimoni non era emerso che fosse stato lui a passare alle vie di fatto. Per contro, la Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 23 ottobre 2025, ha riformato in toto la pronuncia del Tribunale, evidenziando che, nel caso de quo, era irrilevante che non vi fosse la prova che il primo colpo fosse stato sferrato dall’addetto alla sicurezza e non dal compagno della donna. Ciò in quanto, nella fattispecie in esame, era invece dirimente la circostanza per cui dalla deposizione di uno dei testimoni oculari dello scontro fisico tra i due individui era emerso in modo inequivoco che il dipendente licenziato aveva colpito, nel corso della colluttazione, il compagno della donna accusata di furto in modo estremamente violento ed aggressivo, con pugni e con un calcio in faccia mentre egli si trovava già a terra. Al riguardo, il Collegio ha rilevato che se da un lato tra i compiti dell’addetto alla sicurezza vi era certamente quello di intervenire per ripristinare l’ordine all’interno del locale, dall’altro, ciò non gli consentiva di esorbitare dalle sue funzioni, infierendo su un cliente che, essendo già caduto al suolo, versava in una condizione di minorata difesa, al fine di provocargli gravi lesioni personali. Su tale presupposto, il Collegio ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa irrogato al dipendente in questione poiché la sua condotta eccessiva e sproporzionata - suscettibile di arrecare un grave pregiudizio alla salute della persona offesa, nonché un danno economico e all’immagine per l’azienda - aveva leso in modo insanabile il vincolo fiduciario alla base di ogni rapporto di lavoro (che, nel caso di specie, era particolarmente intenso, tenuto conto della delicatezza del ruolo a lui affidato).
Fonte: SOLE24ORE