Prescrizione della rendita vitalizia: diversa decorrenza per datore e lavoratore
- 14 Gennaio 2026
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Prescrizione della rendita vitalizia: diversa decorrenza per datore e lavoratore
Con Ordinanza n. 275 del 6 gennaio 2026, la Cassazione accoglie il ricorso presentato dall'INPS avente ad oggetto il termine di prescrizione per la costituzione della rendita vitalizia in caso di mancato versamento dei contributi previdenziali. Nelle sue argomentazioni, la Suprema Corte afferma il seguente principio di diritto: « ai fini dell'esercizio della facoltà di chiedere all'Inps la costituzione della rendita vitalizia riversibile disciplinata dall'art. 13 comma 1 della legge n. 1338 del 12 agosto 1962 e ss. mm., diritto soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, il termine di prescrizione decorre, per il datore di lavoro, dalla intervenuta prescrizione dei contributi; la rendita chiesa dal lavoratore ai sensi dell'art. 13 comma 5 della legge citata inizia a prescriversi da quando si è prescritto il diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione della rendita ai sensi dell'art. 13 comma 1 della legge n. 1338 del 1962 ».