Danno da demansionamento: orientamento della Cassazione e riflessi sulle conciliazioni

Danno da demansionamento: orientamento della Cassazione e riflessi sulle conciliazioni

  • 14 Gennaio 2026
  • Pubblicazioni
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32359 del 11 dicembre 2025, ha affermato che il danno da dequalificazione professionale è una voce distinta di danno. Il caso esaminato riguardava un dipendente bancario, inquadrato al 4° livello, demansionato per un lungo periodo a mansioni di cassiere, proprie del 1° livello contrattuale. La Corte d'Appello, pur riconoscendo il demansionamento e un danno biologico, aveva liquidato in modo unitario il danno patrimoniale alla professionalità e il danno morale. La Corte ha accolto il ricorso del lavoratore, stabilendo che il danno morale, inteso come sofferenza interiore, deve formare oggetto di separata valutazione e autonoma liquidazione rispetto al danno patrimoniale. Tale autonomia vale anche all'interno della categoria del danno non patrimoniale, dove il danno morale si distingue nettamente sia dal danno biologico (lesione psico-fisica medicalmente accertabile) sia dal danno esistenziale-relazionale. Quest'ultimo, consistente nel peggioramento delle abitudini di vita e delle relazioni sociali, era stato provato in giudizio ma non risarcito, errore che la Cassazione ha parimenti censurato. La sentenza è stata dunque cassata con rinvio, affinché il giudice proceda a una nuova e distinta liquidazione di tutte le componenti. Tale voce di danno si presta ad essere invocata come voce esente per elargizioni dirette a ristorare tale danno.