Bonus impatriati alla lavoratrice in smart working con datore estero
- 13 Gennaio 2026
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L’agevolazione relativa agli impatriati spetta anche nel caso di datore di lavoro estero e di lavoratore che si stabilisce in Italia operando in smart working. Questa la conferma delle Entrate nella risposta n. 2 del 12 gennaio 2026. L’istante si era trasferita in Gran Bretagna a dicembre 2020 e a marzo 2021 aveva iniziato a lavorare per una società inglese. Così a settembre del 2021 si era iscritta all’Aire avendo superato il periodo di prova. A novembre 2022 aveva cambiato lavoro a favore sempre di una società inglese presso la sede di Londra. A settembre 2025 si è trasferita in Italia e ha iniziato a lavorare per una società non collegata con quella inglese presso cui aveva lavorato prima. Il contratto di lavoro è italiano, con sede di lavoro Italia, ufficio a Milano e possibilità di lavoro da remoto. Il datore di lavoro è una società tedesca con sede legale a Berlino. L’istante, che ha una laurea magistrale in ingegneria gestionale, afferma di volersi disiscrivere dall’Aire con iscrizione all’anagrafe italiana entro la fine del 2025. L’Agenzia conferma che l’istante ha diritto all’agevolazione degli impatriati. Infatti l’articolo 5 del Dlgs 209/2023 disciplina il nuovo regime che si applica ai contribuenti che trasferiscono, dal periodo d’imposta 2024, la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del Tuir. Ciò consente di tassare solo al 50% i redditi (di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo) nel limite annuo di 600 mila euro purché:
i lavoratori si impegnino a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni,
non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento; se il lavoratore presta l’attività lavorativa in Italia in favore dello stesso soggetto (o altro del medesimo gruppo) presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento, il requisito minimo di permanenza all’estero è di sei periodi d’imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, viceversa è di sette periodi d’imposta,
l’attività lavorativa sia prestata per la maggior parte del periodo d’imposta in Italia,
i lavoratori siano in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione o hanno svolto un’attività di ricerca anche applicata nell’ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale.
L’agevolazione spetta anche nel caso di datore estero e lavoratore che trasferisce la residenza in Italia in base ai chiarimenti forniti per il vecchio regime degli impatriati (circolare 25/E/23) e in presenza di lavoratore in smart working con datore estero (risposta 596/21 e circolare 33/E/20). Poiché il datore estero non può fungere da sostituto d’imposta, il lavoratore potrà fruire dell’agevolazione direttamente in dichiarazione.
Fonte: SOLE24ORE