Valido il patto di non concorrenza che lega il corrispettivo alla durata del rapporto
- 13 Gennaio 2026
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La validità della clausola che lega la quantificazione del corrispettivo alla durata del rapporto di lavoro, senza la previsione di una somma minima garantita al lavoratore, è suscettibile di valutazione esclusivamente sotto il profilo della non manifesta iniquità e sproporzionatezza del corrispettivo. Così la Corte di cassazione, con la sentenza 436 pubblicata l’8 gennaio 2026. Nel caso di specie, la società agiva in giudizio per accertare la violazione del patto di non concorrenza ad opera di un suo ex dipendente e richiedere il pagamento della relativa penale. Il Tribunale, accogliendo l’eccezione sollevata dal lavoratore, accertava la nullità del patto ai sensi dell’articolo 1418, comma 2), del codice civile per indeterminabilità del corrispettivo: la sua quantificazione, infatti, era legata esclusivamente alla durata del rapporto di lavoro, elemento di per sé indeterminabile, quindi senza la previsione di una somma minima garantita al lavoratore e senza la possibilità di determinare l’importo complessivo dell’indennità al momento della stipulazione del patto. Per la Corte d’appello, invece, il riferimento alla durata del rapporto di lavoro per la quantificazione del corrispettivo non è un elemento decisivo ai fini della determinazione dell’oggetto del contratto, essendo attinente, invece, alla congruità del compenso. Richiamando la pronuncia della Cassazione 5540 del 2021, la Corte del gravame rileva che la congruità e la determinabilità del compenso rappresentano cause distinte di nullità, che operano su piani diversi, rispettivamente sotto il profilo dell’ammontare simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato del corrispettivo e sotto il profilo della sua determinatezza o determinabilità. Nel caso di specie, la Corte d’appello escludeva qualsiasi profilo di indeterminabilità o indeterminatezza del corrispettivo pattuito tra le parti, in quanto calcolabile su base annua, né riteneva potesse considerarsi simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, in virtù della durata effettiva del rapporto di lavoro, che aveva permesso al lavoratore di ottenere l’importo complessivo di 26mila euro, certamente non irrisorio secondo i giudici. Il lavoratore ricorreva in giudizio lamentando, per quanto di interesse, la violazione degli artt. 2125 e 1346 del Codice civile, sostenendo che, indipendentemente dal giudizio di congruità del corrispettivo, la Corte aveva erroneamente ignorato l’assenza di un parametro fondamentale e presupposto necessario per la determinabilità del corrispettivo. Per la Corte di cassazione il motivo di ricorso formulato del lavoratore è infondato. Richiamando il proprio recente orientamento (Cassazione 11908/2020, Cassazione 5540/21, Cassazione 13050/25), gli Ermellini confermano che la durata del rapporto, quale elemento a cui è legato il corrispettivo del patto di non concorrenza, incide sulla congruità del corrispettivo, non sulla sua determinabilità-determinatezza. Per la Cassazione, il profilo della determinabilità del corrispettivo e quello della sua congruità rappresentano due distinti motivi di nullità del patto di non concorrenza, nessuno invocabile nel caso di specie, essendo il corrispettivo specificatamente individuabile su base annua e non simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato.
Fonte: SOLE24ORE