Reintegrato dipendente che lavora ma non ritarda la guarigione

Reintegrato dipendente che lavora ma non ritarda la guarigione

  • 11 Novembre 2022
  • Pubblicazioni
La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 32810 dell'8 novembre 2022, ha statuito che, in tema di licenziamento individuale per giusta causa, l'insussistenza del fatto contestato, che rende applicabile la tutela reintegratoria ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori, comprende anche l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, come nell'ipotesi del dipendente che, durante il periodo di assenza per malattia, svolga un'altra attività lavorativa, senza che ciò determini, per le sue concrete modalità di svolgimento, alcun rischio di aggravamento della patologia né alcun ritardo nella ripresa del lavoro, e dunque senza violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto.