L'indennità di disoccupazione spetta anche in assenza di reintegrazione dopo un licenziamento illegittimo

L'indennità di disoccupazione spetta anche in assenza di reintegrazione dopo un licenziamento illegittimo

  • 12 Gennaio 2026
  • Pubblicazioni
Con Ordinanza n. 381 del 7 gennaio 2026, la Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall'INPS avverso la decisione della Corte d'Appello che aveva dichiarato il diritto della lavoratrice a percepire l' indennità di disoccupazione pur avendo ottenuto la reintegrazione formale alle dipendenze del datore di lavoro per la declaratoria di illegittimità del licenziamento subito. I Giudici di merito avevano rilevato che la lavoratrice non aveva potuto riprendere l'attività lavorativa né percepire la retribuzione, restando insoddisfatto il suo credito nonostante i tentativi esecutivi, anche in sede fallimentare. La Cassazione ha ribadito che l'indennità di disoccupazione spetta anche se alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento non segue la reintegrazione , poiché la disoccupazione resta involontaria e la prestazione conserva la sua funzione di sostegno al reddito.