Premi di risultato: imposta sostitutiva all'1% per 2026 e 2027

Premi di risultato: imposta sostitutiva all'1% per 2026 e 2027

  • 12 Gennaio 2026
  • Pubblicazioni
In un quadro sempre più orientato al rafforzamento della produttività del sistema economico nazionale, il legislatore ha progressivamente sviluppato, negli ultimi anni, un insieme organico di interventi normativi volti, da un lato, a promuovere un più intenso e consapevole coinvolgimento dei lavoratori nei risultati economici delle imprese presso le quali prestano la propria attività e, dall'altro, a favorire l'evoluzione di assetti organizzativi imprenditoriali maggiormente flessibili, innovativi e adattivi, idonei a sostenere e accrescere la capacità competitiva delle imprese sui mercati di riferimento. In tale contesto, il legislatore è nuovamente intervenuto con l'obiettivo di rendere ulteriormente appetibile l'istituto della detassazione dei premi di risultato, di cui alla L. 208/2015, rafforzandone la funzione incentivante e valorizzandolo quale strumento privilegiato di diffusione di modelli retributivi legati alla produttività, nonché di stimolare e rilanciare il ruolo della contrattazione collettiva di secondo livello, quale sede elettiva per la regolazione partecipativa dei rapporti di lavoro e per la condivisione degli obiettivi economici e organizzativi dell'impresa. Nuovo regime fiscale per premi di risultato e partecipazione agli utili. La legge di bilancio 2026 (art. 1 c. 8-9 L . 199/2025) ha modificato in via transitoria la disciplina – relativa ai lavoratori dipendenti privati – dell' imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali , concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d'impresa. Più nel dettaglio, il citato comma 8 dispone che “All'articolo 1, comma 385, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «negli anni 2025, 2026 e 2027,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2025». In buona sostanza, la riduzione prevista dalla legge di bilancio 2025 (art. 1 c. 385 L. 207/2024), secondo cui l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività (art. 1 c. 182 L. 208/2015) era fissata al 5%, viene limitata all'anno 2025. Il seguente comma 9 invece dispone che “Ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, erogati negli anni 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva ivi prevista è applicabile, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro, con l'aliquota ridotta all'1 per cento.” Le modifiche, dunque, prevedono, per gli anni 2026 e 2027, la riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva ad un punto percentuale e l'elevamento del limite annuo dell'imponibile ammesso al regime tributario in oggetto a 5.000 euro lordi. Tale ultimo limite, peraltro, deve essere calcolato computando tutti i premi percepiti dal dipendente nell'anno, a prescindere dal fatto che siano erogati in base a contratti diversi o da vari datori di lavoro o che abbiano avuto differenti momenti di maturazione. Nel caso in cui il lavoratore non consenta al datore di lavoro di applicare la corretta aliquota fiscale, sarà onere del lavoratore stesso, in sede di dichiarazione dei redditi, far concorrere al proprio reddito complessivo i premi di risultato che siano stati assoggettati impropriamente ad imposta sostitutiva, anche nella fattispecie in cui il premio sia stato erogato sotto forma di benefit detassato (Agenzia delle Entrate, Risoluzione 9 giugno 2017, n. 67). Nell'ambito della novella in commento, giova evidenziare che l'applicazione del regime sostitutivo è subordinata allacondizione che il reddito da lavoro dipendente privato del soggetto non sia stato superiore, nell'anno precedente a quello di percezione degli emolumenti in oggetto, a 80.000 euro. Inoltre, permane il preponderante significato relativo all'aleatorietà degli importi assegnati ai lavoratori in forma di premi legati ai risultati: un aspetto che non deve, tuttavia, tradursi obbligatoriamente in un'erogazione progressiva correlata al conseguimento di obiettivi delineati dalla negoziazione collettiva in ambito territoriale o aziendale. Tali contratti devono, pertanto, individuare criteri di misurazione degli incrementi il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.  Riguardo ai criteri incrementali ai quali devono essere legati i premi di risultato, l'art. 2 c. 2 del decreto interministeriale del 25 marzo 2016 ne rinvia la definizione alla contrattazione collettiva aziendale o territoriale, stabilendo che la stessa debba “prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati”.  Su tali disposizioni sono stati forniti chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate in numerosi documenti di prassi, tra i quali si ritiene utile richiamare le circolari n. 28/E del 15 giugno 2016 e 5/E del 29 marzo 2018, nonché la risoluzione n. 78/E del 19 ottobre 2018.

Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL