Non si può eludere il repêchage affidando la mansione a un lavoratore autonomo
- 9 Gennaio 2026
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Il principio del repêchage si applica ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ogni volta che l’organizzazione aziendale presenti una posizione vacante, anche se l’impresa decide di ricoprire le relative attività rivolgendosi a un lavoratore autonomo. A far scattare l’obbligo del repêchage è la mera esistenza di una posizione lavorativa che, in concreto, il dipendente in esubero potrebbe ricoprire, risultando del tutto irrilevante che l’impresa abbia optato per un contratto di lavoro autonomo. Non importa che l’azienda decida di affidarsi a un collaboratore esterno, perché è la mera disponibilità di altre attività professionali nella compagine aziendale a determinare l’obbligo di assegnazione della posizione al lavoratore in esubero. La Cassazione (ordinanza 31312/2025) ha espresso questi principi in una controversia relativa al licenziamento per motivo oggettivo del direttore tecnico di un consorzio, a cui ha fatto seguito, in stretta successione temporale, l’affidamento a un lavoratore autonomo della gestione delle risorse umane. Il dipendente licenziato ha lamentato la mancata applicazione del repêchage, invocando l’assegnazione per sé del ruolo di gestore delle risorse umane per cui l’impresa si era affidata a un collaboratore esterno. Nei due gradi di merito l’impugnazione del licenziamento è stata accolta anche sotto questo profilo, rimarcandosi, in particolare dalla Corte d’appello, l’irrilevanza dell’assegnazione delle attività disponibili mediante contratto di collaborazione. La Cassazione condivide questa impostazione e sottolinea che, ai fini del repêchage, l’elemento decisivo è l’esistenza della posizione vacante, essendo privo di rilievo che l’impresa decida di ricoprirla attraverso un rapporto di lavoro autonomo e non mediante un contratto di lavoro subordinato. Dando rilevanza alla tipologia contrattuale scelta dall’azienda, l’obbligo del repêchage sarebbe facilmente eluso utilizzando «figure contrattuali diverse dal lavoro subordinato» per ricoprire le posizioni vacanti in azienda. Il principio espresso dalla Suprema corte desta preoccupazione, finendo per incidere sulla stessa libertà di iniziativa economica prevista dalla carta costituzionale. La Cassazione non nega l’insindacabilità della scelta imprenditoriale di ricoprire le attività disponibili mediante contratto di lavoro autonomo, ma il risultato cui perviene è esattamente l’opposto. Se è stata programmata, infatti, la soppressione di un ruolo aziendale e successivamente viene creata una nuova (ma diversa) posizione, il datore non può scegliere di ricoprirla avvalendosi di un altro modello contrattuale, ma deve necessariamente assegnare le attività disponibili al proprio dipendente in esubero.
Fonte: SOLE24ORE