Contribuzione figurativa e accesso a pensione anticipata

Contribuzione figurativa e accesso a pensione anticipata

  • 9 Gennaio 2026
  • Pubblicazioni
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 20 ottobre 2025 n. 27910, ha ritenuto che nel sistema di cui all’art. 24, comma 10, Legge n. 214/2011, che prevede l’accesso alla pensione anticipata a età inferiori ai requisiti anagrafici previsti, se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, la contribuzione figurativa può concorrere a integrare i presupposti per il pensionamento, laddove nel sistema di cui al comma 11 (che consente l’accesso alla pensione anticipata anche sulla base del requisito anagrafico oltre che di quello contributivo) la minor contribuzione richiesta dev’essere effettiva. L’ordinanza affronta il tema dei requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata alla luce della riforma introdotta dal D.L. n. 201/2011, chiarendo che, ai fini dell’accesso alla pensione  anticipata, ex art. 24, comma 10, la contribuzione figurativa può concorrere al perfezionamento del requisito contributivo, mentre l’effettività della contribuzione è richiesta soltanto nell’ipotesi disciplinata dal successivo comma 11. A una lavoratrice era stata negata la pensione anticipata, poiché la Corte d’Appello di Bologna aveva escluso il computo dei periodi di contribuzione figurativa per malattia o disoccupazione, ritenendo indispensabile, anche nel nuovo assetto normativo, il possesso di requisiti contributivi effettivi. La Cassazione ha ribaltato tale impostazione, ricostruendo l’evoluzione della disciplina pensionistica e affermando che la riforma del 2011 ha introdotto una nuova prestazione, caratterizzata da presupposti autonomi e non sovrapponibili alla pensione di anzianità. L’art. 24, comma 10, Legge n. 214/2011, infatti, ha ridisegnato l’accesso alla pensione anticipata, introducendo il requisito contributivo più elevato di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, per coloro che maturano i requisiti a partire dal 2012, eliminando quindi il precedente requisito dei 35 anni di contribuzione. La Corte rileva come tale disposizione non contenga alcun riferimento alla contribuzione effettiva, pertanto, nulla vieta di considerare anche la contribuzione figurativa. Il comma 11 del medesimo art. 24, invece, che riguarda i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 e consente l’accesso alla pensione anticipata al compimento dei 63 anni, a condizione che risultino versati almeno 20 anni di contribuzione effettiva e che l’importo della pensione superi una determinata soglia, fa espresso riferimento alla contribuzione effettiva. Secondo la Suprema Corte, la diversa formulazione delle 2 disposizioni esprime la volontà del Legislatore di distinguere tra un accesso alla pensione anticipata fondato esclusivamente su un requisito contributivo particolarmente gravoso, nel quale può concorrere anche la contribuzione figurativa, e un accesso alternativo, legato all’età, nel quale la contribuzione richiesta, quantitativamente inferiore, dev’essere effettiva. La sentenza impugnata viene quindi cassata per erronea applicazione della normativa, con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, affinché proceda a un riesame sulla base degli enunciati principi.