Trattenute sindacali e cessione del credito: l’inadempimento configura antisindacalità

Trattenute sindacali e cessione del credito: l’inadempimento configura antisindacalità

  • 8 Gennaio 2026
  • Pubblicazioni
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 17 ottobre 2025, n. 27722, ha ritenuto che, dopo il referendum abrogativo del 1995 sull’art. 26, comma 2, Legge n. 300/1970, i lavoratori possono legittimamente cedere quote del proprio credito retributivo al sindacato mediante lo strumento civilistico della cessione del credito, ex art. 1260, c.c., che non richiede il consenso del debitore ceduto, ma solo la notificazione della volontà. Il datore di lavoro, ricevuta la comunicazione della cessione, diventa debitore del sindacato cessionario e deve adempiere alle trattenute. Il rifiuto ingiustificato di dare esecuzione alle cessioni configura condotta antisindacale plurioffensiva, ex art. 28, Legge n. 300/1970, in quanto: 
lede il diritto individuale dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato e di esercitare la propria autonomia negoziale; 
lede il diritto del sindacato di acquisire i mezzi di finanziamento necessari all’attività sindacale; determina una discriminazione rispetto ad altri sindacati beneficiari delle trattenute.La controversia trae origine dall’opposizione proposta da FCA Italy S.p.A. avverso un decreto ex art. 28, St. Lav., che aveva dichiarato antisindacale la condotta aziendale consistente nell’omessa effettuazione delle trattenute mensili sulle retribuzioni dei dipendenti, destinate al versamento dei contributi sindacali in favore del COBAS del Lavoro Privato sulla base di deleghe e comunicazioni di cessione del credito. La Corte d’Appello di L’Aquila aveva rigettato l’impugnazione datoriale, sostenendo che l’abrogazione dell’art. 26, commi 2 e 3, Legge n. 300/1970, ha rimesso il tema delle trattenute sindacali all’autonomia privata, regolata dai principi civilistici sulla cessione del credito, ex art. 1260, c.c. La Cassazione, investita del ricorso della società, ha confermato integralmente la decisione di merito, riaffermando la piena legittimità della cessione del credito retributivo per il pagamento delle quote sindacali e la rilevanza antisindacale del rifiuto datoriale ingiustificato. La Suprema Corte, ponendosi nel solco della giurisprudenza consolidata, ha ribadito il principio secondo cui il referendum del 1995 ha eliminato l’obbligo legale di trattenuta, ma non ha introdotto alcun divieto di riscossione delle quote associative tramite trattenuta retributiva, restando pienamente lecita la cessione del credito in favore del sindacato, che non richiede il consenso del debitore ceduto. Ha, inoltre, escluso l’applicabilità, in senso impeditivo, della disciplina del D.P.R. n. 180/1950, chiarendo che essa non vieta la cessione di quote di retribuzione per finalità diverse dall’estinzione di prestiti e che l’art. 52 consente tali operazioni alle condizioni previste. Pertanto, il rifiuto datoriale, in assenza di prova di un onere organizzativo insostenibile, integra contemporaneamente un inadempimento civilistico e una condotta antisindacale, poiché lede sia la libertà dei lavoratori di sostenere l’organizzazione prescelta sia il diritto del sindacato a reperire le risorse necessarie allo svolgimento della propria attività.