Patente a punti, decurtazione immediata se si occupano clandestini

Patente a punti, decurtazione immediata se si occupano clandestini

  • 8 Gennaio 2026
  • Pubblicazioni
A seguito delle modifiche apportate al Decreto Sicurezza (Dl 159/2025) dalla legge di conversione 198/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 301 del 30 dicembre 2025, anche l’occupazione in nero di un clandestino, di un minore in età non lavorativa o di un percettore di assegno di inclusione o del supporto per la formazione e il lavoro comporta la decurtazione immediata dei punti per le imprese e lavoratori autonomi titolari di patente a crediti. Secondo la normativa originaria, le decurtazioni dei crediti dalla patente vengono effettuate in presenza di provvedimenti definitivi, ossia di sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione non impugnate divenute definitive. Diversamente, l’estinzione delle irregolarità mediante la procedura della prescrizione obbligatoria, ovvero, per quanto concerne le violazioni amministrative, attraverso il pagamento in misura ridotta (articolo 16 della legge 689/1981) o anche minima (articolo 13 del Dlgs 124/2004) non rende definitivo il provvedimento. Tuttavia, il comma 7 bis, introdotto dal Dl 159/2025, per contrastare ulteriormente il lavoro irregolare, ha previsto una deroga per l’occupazione di lavoratori “in nero”, stabilendo che in presenza di un verbale unico di accertamento e notificazione con cui viene contestato l’impiego di lavoratori irregolari, con applicazione della cosiddetta maxisanzione, non è necessario attendere l’adozione dell’ordinanza ingiunzione, per procedere alla decurtazione dei punti. In sede di conversione del decreto, il legislatore ha apportato alcune modifiche all’articolo 3, comma 4, proprio in relazione al meccanismo di decurtazione immediata dei punti della patente a crediti, rendendolo più coerente con la logica di duro contrasto al lavoro irregolare. La prima modifica riguarda l’ipotesi aggravata della maxisanzione, grande esclusa nella prima versione del citato decreto legge. Infatti, il precedente testo prevedeva la decurtazione immediata di 5 punti per ciascun lavoratore in nero, a seguito di verbalizzazione per le sole ipotesi base di lavoro sommerso riunite nel nuovo punto 21 dell’allegato I-bis. Con la legge di conversione è stato opportunamente esteso il medesimo sistema di decurtazione anticipata anche alla violazione del numero 24 del richiamato allegato, ossia per le aggravanti all’occupazione in nero, che comportano la perdita di un ulteriore credito, rispetto ai 5 previsti dal numero 21, se il lavoratore è un clandestino, un minore in età non lavorativa o un percettore di assegno di inclusione o del supporto per la formazione e il lavoro. Una seconda modifica riguarda il momento in cui attuare la decurtazione dei punti dalla patente a crediti, sempre nelle ipotesi di lavoro nero. Il taglio dei crediti verrà effettuato non più all’atto della notifica del verbale unico, ma a seguito della notifica dello stesso. La modifica del testo consente, in questo modo, di poter operare la decurtazione anche nelle ipotesi di verbali adottati per lavoro nero da enti diversi dall’Ispettorato del lavoro; circostanza che con la precedente formulazione della norma sarebbe stata di difficile attuazione. In altre parole, per procedere alla decurtazione dei punti per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2026 è sufficiente la sola notifica del verbale unico di accertamento e notificazione, con cui si contestata la maxisanzione in ipotesi base o aggravata, tanto dagli ispettori dell’Ispettorato del lavoro, quanto da quelli dell’Inps, dell’Inail o della Guardia di finanza, le cui verbalizzazioni saranno a tal fine trasmesse all’ Ispettorato, normativamente competente alla gestione della patente in relazione proprio alle decurtazioni

Fonte: SOLE 24 ORE