Processi di riorganizzazione escludono lo “straining”

Processi di riorganizzazione escludono lo “straining”

  • 8 Novembre 2022
  • Pubblicazioni
Inteso quale forma attenuata di mobbing, lo “straining” è ravvisabile nel momento in cui il datore di lavoro adotta iniziative che possono ledere i diritti fondamentali del lavoratore attraverso condizioni lavorative stressogene. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 32020 del 28 ottobre 2022, ha dichiarato che non si prospetta il fenomeno dello “straining” qualora “la situazione di amarezza, determinata e inasprita dal cambio della posizione lavorativa, sia determinata dai processi di riorganizzazione e ristrutturazione che abbiano coinvolto l'intera azienda”. Inoltre, precisa la Corte, “la giurisprudenza di legittimità ammette che il fenomeno dello “straining”, costituendo una forma attenuata di mobbing, cui difetta la continuità delle azioni vessatorie, possa essere prospettato solo in appello se, nel ricorso di primo grado, gli stessi fatti erano stati allegati e qualificati come mobbing, in quanto non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c., costituendo entrambi comportamenti datoriali ostili, atti ad incidere sul diritto alla salute”.