Buoni pasto elettronici detassati fino a 10 euro

Buoni pasto elettronici detassati fino a 10 euro

  • 7 Gennaio 2026
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Buoni pasto elettronici agevolati fino a 10 euro dal 1° gennaio 2026. La legge di Bilancio 2026 eleva da 8 a 10 euro il limite giornaliero del valore non imponibile dei buoni digitali - ossia delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica - che i datori di lavoro corrispondono ai propri dipendenti, mentre lascia invariata la soglia di 4 euro per quelli cartacei (articolo 1, comma 14, della legge 199/2025, in modifica dell’articolo 51, comma 2, lettera c, del Tuir). A seguito della novità, sono erogabili fino a 210 euro mensili di buoni pasto elettronici in esenzione fiscale e contributiva nei mesi con 21 giorni lavorativi, in luogo dei precedenti 168 euro. La norma riguarda, oltre ai dipendenti, anche i soggetti titolari di rapporti di collaborazione non subordinata i cui redditi siano assimilati a quelli di lavoro dipendente, come nel caso dell’amministratore di società, ove rivesta la qualifica di dipendente o di collaboratore della medesima. I buoni pasto elettronici vengono caricati su supporto elettronico (card o virtualmente su app) e riportano il valore facciale e il termine temporale di utilizzo. I buoni nel carnet non possono essere utilizzati cumulativamente oltre il numero di otto (articolo 4, lettera d, comma 1, del Dm 122 del 7 giugno 2017), tuttavia ai fini fiscali tale divieto non incide sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente, che restano quelli fissati dall’articolo 51 del Tuir (10 euro e 4 euro); di conseguenza il datore di lavoro non è tenuto alla verifica del numero di buoni utilizzati in contemporanea (Principio di diritto Entrate n. 6 del 12 febbraio 2019). La disciplina di favore, inoltre, è applicabile anche per i lavoratori part time, nonché per i giorni di lavoro in smart working (risposta a interpello 123/2021). L’Agenzia richiede, quale requisito necessario, che i buoni pasto siano destinati alla generalità o a categorie di dipendenti; tale condizione, tuttavia, non è espressamente prevista dalla norma e appare pertanto auspicabile un intervento chiarificatore del legislatore, anche alla luce dei numerosi dubbi sollevati in dottrina.

Fonte: SOLE24ORE