Emarginato in ufficio e costretto al prepensionamento: sì al danno all'immagine e no al mobbing
- 7 Gennaio 2026
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In una causa relativa alla richiesta di risarcimento dei danni per condotte vessatorie del datore di lavoro, che avevano indotto il dipendente a ricorrere al prepensionamento anticipato, il ricorrente contestava l'erronea equiparazione del mobbing alla mera violazione degli obblighi previsti dall'art . 2087 cc Con Ordinanza n. 32598 del 14 dicembre 2025 , la Cassazione ritiene la decisione impugnata conforme ai principi secondo cui « la nozione di mobbing è di tipo medico legale e non ha autonoma rilevanza ai fini giuridici; essendo tale nozione funzionale ad identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l' art. 2087 cod. civ. e conosco la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro ». È invece fondata la censura relativa al danno all'immagine, anche quale risvolto non patrimoniale del danno alla professionalità. La Corte ribadisce che la prolungata inattività imposta dal datore di lavoro non viola soltanto l' art. 2103 cc , ma incide anche sul diritto fondamentale al lavoro, inteso come strumento di realizzazione della personalità. Essa compromette inoltre l'immagine e la professionalità del dipendente, inevitabilmente svilite dal mancato svolgimento delle mansioni proprie della qualifica.