Nel caso oggetto dell'ordinanza n. 32680 del 15 dicembre 2025 della Corte di Cassazione, la Corte d'Appello territorialmente competente, confermando la pronuncia di primo grado, ha accolto il ricorso proposto da alcuni lavoratori nei confronti della propria datrice di lavoro. Con esso è stato chiesto all'autorità giudiziaria:
il pagamento in favore dei lavoratori turnisti della retribuzione in caso di prestazione lavorativa mensile resa parzialmente a causa dell'autorizzazione di periodi di cassa integrazione guadagni ordinaria;
per l'effetto, la condanna della società al pagamento delle differenze retributive per ciascuno specificate. La Corte territoriale è pervenuta alla conclusione che il divisore convenzionale di 173 ore mensili previsto dal CCNL di settore quale parametro generale nei casi di svolgimento di un orario inferiore a quello normale è applicabile anche ai lavoratori turnisti aventi un regime orario non articolato sulle 40 ore settimanali ma inferiore, ossia pari a 144 ore mensili. Secondo i giudici di merito tale conclusione discende non solo dall'interpretazione letterale della clausola collettiva ma anche dalla volontà delle parti sociali, emersa dalla valutazione dell'intero contratto collettivo, di garantire il medesimo trattamento economico per tutte le categorie di lavoratori, turnisti o meno, tenendo conto, altresì, della maggiore gravosità del lavoro a turni. Avverso tale decisione è ricorsa in cassazione la società soccombente, affidandosi a due motivi, a cui hanno resistito i lavoratori con controricorso.
In particolare, la società:
- con il primo motivo, ha dedotto l'erroneità della decisione nella parte in cui non avrebbe imposto ai lavoratori turnisti il riproporzionamento dei meccanismi di calcolo delle decurtazioni in relazione ai periodi di sospensione dell'attività lavorativa per cassa integrazione guadagni ordinaria;
- con il secondo motivo, ha lamentato l'abnormità delle conseguenze applicative connesse all'accoglimento della interpretazione delle previsioni collettive fatta propria dai giudici di merito. Per quanto di precipuo interesse, l'art. 66 del CCNL per gli addetti alla ceramica prevede, al primo comma, che ai lavoratori, i quali nel corso del mese prestano la loro opera per l'intero orario contrattuale di lavoro, viene corrisposta l'intera retribuzione di fatto. Viene, altresì, precisato che detta retribuzione è ugualmente corrisposta in caso di assenze per festività, ferie, congedo matrimoniale, permessi retribuiti compresi quelli contrattualmente previsti per lo svolgimento dell'attività sindacale. Al comma 2 il medesimo articolo dispone che con la retribuzione mensile si intende compensato il lavoro fino a 40 ore settimanali nonché le festività, le ferie, il congedo matrimoniale, i permessi retribuiti con l'esclusione solo delle festività cadenti di domenica. Al comma 3, invece, viene statuito che ai lavoratori, i quali nel corso del mese hanno prestato la propria attività per un orario inferiore alle 40 ore settimanali, per cause diverse da quelle sopraindicate, viene detratta una quota pari a 1/173 della retribuzione mensile per ciascuna delle ore non lavorate. Per ore non lavorate si intendono quelle che si sarebbero prestate secondo l'intero orario contrattuale come se non ci fossero state festività. La Corte di Cassazione, investita della causa, ritiene che i due motivi di ricorso proposti dalla società debbano essere esaminati congiuntamente per connessione e respinti. Nel motivare la propria decisione, la Corte di Cassazione rinvia a precedenti giurisprudenziali già intervenuti in fattispecie analoghe, ai quali la stessa intende dare continuità (cfr. Cass. 35573/2023, Cass. 35607/2023, Cass. 965/2024 e Cass. 1132/2024). La Corte di Cassazione conferma così l'applicazione alla fattispecie in esame del principio di diritto secondo cui “il criterio della cd. mensilizzazione - in virtù del quale la retribuzione mensile, insensibile alle variazioni orarie, è corrisposta ai lavoratori in misura fissa - non esclude la necessità, ai fini della commisurazione di altri istituti retributivi (nella specie, la cassa integrazione ordinaria), di individuare il valore della retribuzione mensile oraria, la quale, per gli addetti alle industrie della ceramica e in applicazione ratione temporis degli artt. 63 e 66 del c.c.n.l. del 28 agosto 2014, va individuata attraverso l'utilizzo del parametro convenzionale del divisore 173, da impiegare per tutti i lavoratori, senza che occorra procedere ad un riproporzionamento per quei dipendenti (turnisti, a doppio turno, ecc.) che osservano un orario inferiore alle 40 ore settimanali ed alle 173 ore mensili”. In considerazione di quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso presentato dalla società, condannandola alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dei lavoratori costituiti.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL