Le cause riunite da C-296/24 a C-307/24, oggetto della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18 dicembre 2025, nascono da decisioni adottate dell'ente competente lussemburghese (Caisse pour l'avenir des enfants, CAE), in applicazione degli artt. 269 e 270 del Codice della previdenza sociale, come modificati dalla legge 23 luglio 2016 (entrata in vigore il 1° agosto 2016). Ai ricorrenti – lavoratori frontalieri residenti in Belgio, Germania o Francia e occupati in Lussemburgo – la CAE aveva rifiutato gli assegni familiari per i figli dei rispettivi coniugi o partner registrati oppure aveva revocato, dalla medesima data, il beneficio già percepito, sul presupposto che tali minori (privi di rapporto di filiazione con il lavoratore) non rientrassero nella nozione di “familiare” rilevante per la prestazione. La camera arbitrale della previdenza sociale aveva accolto i ricorsi; il Consiglio superiore della sicurezza sociale, in riforma, aveva invece confermato dinieghi e revoche, ritenendo non dimostrato il mantenimento da parte del lavoratore. Investita dei ricorsi, la Corte di cassazione lussemburghese ha dunque chiesto alla CGUE quali elementi oggettivi permettano di provare il mantenimento: se basti la residenza comune tra lavoratore e minore, ovvero occorrano ulteriori indici (finanziamento della residenza, età del minore), nonché quale rilievo attribuire al contributo dell'altro genitore (assegni alimentari; diritto di visita e alloggio). La CGUE inquadra l'assegno familiare come “prestazione familiare” ai sensi del Reg. CE 883/2004 e, poiché collegata all'esercizio di un'attività subordinata nello Stato competente, come “beneficio sociale” ai fini dell'art. 7 par. 2 del Reg. UE 492/2011; ne discende l'operatività della parità di trattamento del lavoratore non residente ex art. 45 TFUE. Nel definire i beneficiari indiretti di tale parità, la CGUE ribadisce che va considerata anche la nozione di “familiare” della Dir. UE 38/2004. Sul punto centrale, la Corte – richiamando la sentenza 2 aprile 2020, C-802/18, e la sentenza Depesme – conferma che, quando il minore è figlio del coniuge/partner e non del lavoratore, il diritto alla prestazione presuppone che il lavoratore “provveda al mantenimento”. Quanto alla prova, però, fissa un criterio presuntivo chiaro: la prova dell'esistenza di un'abitazione comune tra lavoratore e minore è sufficiente (indipendentemente dall'età), poiché consente di presumere un contributo del lavoratore almeno alle spese domestiche e, quindi, ai bisogni del nucleo familiare. Coerentemente, l'amministrazione (o i giudici nazionali) non possono pretendere una dimostrazione “più specifica”, oltre alla prova della casa comune, circa il contributo alle spese quotidiane o ai bisogni particolari del minore. La Corte precisa, inoltre, che la residenza condivisa non deve essere “a tempo pieno”: il minore può vivere parte del tempo con l'altro genitore e il legame non si interrompe per il solo fatto che, per ragioni di studio, il minore soggiorni parte dell'anno altrove. Se invece manca del tutto una casa comune (in particolare per gli studi), devono poter essere presi in considerazione altri elementi oggettivi di stabilità, quali il contributo alle spese di alloggio, di viaggio o di vita quotidiana del minore, per dimostrare la continuità del mantenimento. Quanto al ruolo dell'altro genitore, la presenza di assegni alimentari o di un diritto di visita/alloggio non è, di per sé, idonea a escludere il mantenimento da parte del lavoratore che condivida l'abitazione con il minore, poiché una lettura in senso contrario irrigidirebbe il requisito in modo incompatibile con l'interpretazione estensiva delle norme sulla libera circolazione. Infine, una volta operante la presunzione fondata sulla casa comune, il rifiuto della prestazione è possibile solo in circostanze eccezionali, ad esempio in caso di dichiarazioni false o qualora risulti che il lavoratore non contribuisce in alcun modo al mantenimento, interamente a carico di un terzo. Ne consegue che, una volta provata l'esistenza di un'abitazione comune, le autorità competenti non possono richiedere una dimostrazione ulteriore e “più specifica” del contributo del lavoratore al mantenimento del minore, salvo la possibilità di confutare la presunzione in circostanze eccezionali sulla base di elementi oggettivi (ad esempio, in presenza di dichiarazioni false o qualora risulti l'assenza di qualsiasi contributo). In tale cornice, il controllo nazionale resta circoscritto a verifiche puntuali e a situazioni anomale.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL