Nella fattispecie oggetto dell'esame dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 32659 del 15 dicembre 2025, un lavoratore in somministrazione conveniva in giudizio la società di somministrazione e l'impresa utilizzatrice, chiedendo che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità dei contratti di somministrazione e di lavoro in somministrazione in forza dei quali era stato inviato a svolgere attività lavorativa presso quest'ultima. Il tribunale adito aveva dichiarato la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato tra il lavoratore e l'utilizzatrice dal 31 maggio 2019, condannando la stessa al pagamento in suo favore di un'indennità onnicomprensiva pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. In sede di gravame, veniva rilevata la mancanza di una idonea valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 81/2015 in relazione ai lavoratori in somministrazione. In particolare, neppure nel giudizio d'appello, l'impresa utilizzatrice aveva fornito prova di aver effettuato una valutazione dei rischi idonea e di aver predisposto un documento di valutazione dei rischi (c.d. DVR) che contemplasse, in maniera specifica, i rischi cui i lavoratori somministrati erano esposti in relazione all'inserimento in un determinato reparto o all'assegnazione di determinate mansioni. Avverso tale la decisione proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, la società utilizzatrice. Resisteva il lavoratore con controricorso, contenente, altresì, ricorso incidentale affidato a tre motivi. La società di somministrazione depositava controricorso, chiedendo l'estromissione dal giudizio e, in via subordinata, l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nei precedenti gradi del giudizio, con vittoria di spese da distrarsi a favore dei procuratori antistatari. La Corte di Cassazione, investita della causa, ha condiviso le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito, i quali hanno ritenuto che la valutazione dei rischi richiesta dall'art. 32 del D.Lgs. 81/2015, quale condizione di legittimità del contratto di somministrazione sia finalizzata ad assicurare una tutela rafforzata dei lavoratori somministrati. Essi, allorquando iniziano a prestare la propria attività lavorativa presso l'impresa utilizzatore, vengono inseriti in una organizzazione di lavoro nuova a cui sono estranei e spesso per periodi brevi e frammentati. Non può, pertanto, essere condivisa la tesi della società utilizzatrice secondo cui le esigenze di tutela risulterebbero soddisfatte attraverso la generale valutazione del rischio uguale per tutti i lavoratori. L'obbligo in esame non può essere ridotto ad una mera formalità, ma deve tener conto delle specifiche esigenze di integrazione del lavoratore somministrato nel sistema complessivo di tutela della salute e sicurezza generale dell'impresa utilizzatrice. La Corte di Cassazione ha, altresì, osservato che l'art. 32 del D.Lgs. 81/2015, nel vietare il ricorso al contratto di somministrazione “da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”, persegue una duplice finalità:
da un lato, mira ad assicurare il diritto alla parità di trattamento ed alla non discriminazione dei lavoratori somministrati sotto il profilo della sicurezza rispetto ai lavoratori a tempo pieno ed a tempo indeterminato, in attuazione di Dir. UE 383/1991 e Dir. UE 104/2008.
dall'altro lato, tale previsione deve essere letta, quanto all'effettività della protezione antinfortunistica, in combinato disposto con l'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, richiamato dalla stessa norma, che ne integra e completa il contenuto precettivo.
In particolare, l'art.28 c. 1 D.Lgs. 81/2015 impone che la valutazione riguardi “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli…connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro”; il documento di valutazione dei rischi “deve essere munito di data certa” (comma 2) e contenere, tra l'altro:
“a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati:
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare”.
Ne consegue che il DVR deve:
da un lato, individuare previamente, ossia con “data certa”, i rischi specifici “connessi alla specifica tipologia contrattuale”;
dall'altro, identificare, in via preventiva e formalmente, le misure di cautela (individuali e collettive) necessarie per prevenirli nonché le procedure necessarie per la loro concreta attuazione (così come impone testualmente la medesima norma in relazione ai rischi individuati).
La Corte di Cassazione, nel motivare la sua decisione, ha elaborato il seguente principio di diritto “In materia di valutazione del rischio per la sicurezza per i lavoratori somministrati ex art. 32 del d.lgs. n.81/2015 il diritto alla parità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo pieno ed a tempo indeterminato, in attuazione delle direttive europee n. 91/383 e n. 2008/104, si completa sotto il profilo dell'efficacia della protezione ai sensi dell'art. 28 del d.lgs.81/2008, il quale, nella logica della prevenzione e dell'aggravamento del rischio derivante dalla flessibilizzazione del rapporto di lavoro e della conseguente riduzione di familiarità con l'ambiente e la strumentazione professionale dei predetti lavoratori somministrati, richiede che in relazione ai medesimi lavoratori il DVR contenga previamente, cioè con «data certa», l'individuazione dei rischi specifici «connessi alla specifica tipologia contrattuale» e identificando, sempre in via preventiva e formalmente, all'interno del documento, le misure di cautela, individuali e collettive, necessarie per prevenirli oltreché le procedure per la concreta attuazione delle stesse”.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL