Il caso oggetto dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 32654 del 15 dicembre 2025 trae origine dal ricorso presentato da una lavoratrice che, dopo un periodo di tirocinio formativo presso un supermercato (dal 21 novembre al 17 dicembre 2016), veniva assunta come “addetta al reparto gastronomia”. Il 16 gennaio 2017 la stessa passava alle dipendenze di un altro supermercato della medesima catena, con contratto di apprendistato, e veniva destinata ad un'altra sede. Il rapporto si concludeva il 20 luglio 2020 per recesso da parte del datore di lavoro. La lavoratrice impugnava il recesso, chiedendo che venisse accertata:
l'invalidità del contratto di apprendistato e la sua qualificazione come un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
l'illegittimità del recesso datoriale perché privo di giustificazione con le relative conseguenze reintegratorie, retributive e risarcitorie.
Il Tribunale adito accoglieva le domande formulate dalla lavoratrice e la sua decisione veniva impugnata in appello dalla società che otteneva l'accoglimento. Avverso la pronuncia d'appello proponeva ricorso in cassazione la lavoratrice, affidandosi a quattro motivi, a cui resisteva la società con controricorso. Con specifico riferimento al primo motivo di ricorso la lavoratrice eccepiva l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio: il contratto di apprendistato professionalizzante aveva ad oggetto il conseguimento della qualifica di “specialista di gastronomia anche con funzioni di vendita” di cui al CCNL di settore e non quella di “addetto al banco freschi” o “addetta al reparto gastronomia”. Il Tribunale, a suo parere, aveva esattamente rilevato che il piano formativo individuale, la formazione impartita dalla società e l'attestazione finale avevano avuto ad oggetto il conseguimento della diversa qualifica di “commesso di banco”. E proprio sulla base di questa discrasia - esclusa, invece, in appello - erano state accolte in primo grado le domande. La Corte di Cassazione, investita della causa, ha evidenziato che: la lavoratrice ha dimostrato che, secondo il CCNL di settore, nel IV livello di inquadramento i profili professionali di “commesso” e “addetto” al banco gastronomia sono distinti da quello di “specialista di gastronomia”. Per i primi due è previsto un periodo massimo di apprendistato di 36 mesi mentre per il secondo di 42 mesi;
la società ha eccepito che tale questione non era stata dedotta nel ricorso di primo grado. A suo avviso, il Tribunale aveva accolto la domanda per una diversa ragione, ossia la mancanza del piano formativo alla data di stipula del contratto (il 16 gennaio 2017), poiché lo stesso recava la data del successivo 3 febbraio, deducendo l'insussistenza di un contratto di apprendistato.
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione formulata dalla società. In particolare, dal ricorso per cassazione emerge che la questione concernente la divergenza tra il piano formativo - volto al conseguimento della qualifica di commesso da banco - e il contratto di assunzione, che, invece, prevedeva la qualifica di “specialista di gastronomia”, è entrata nel dibattito processuale a seguito della produzione, da parte della società in primo grado, del documento contenente il progetto formativo. Tale circostanza è stata oggetto di una specifica eccezione da parte della lavoratrice, formulata nella prima udienza successiva alla produzione documentale e ribadita nelle note autorizzate depositate. Il Tribunale - continua la Corte di Cassazione - ha esaminato la divergenza, motivando l'invalidità del contratto di apprendistato sia per la mancanza di contestualità tra sottoscrizione del piano formativo e del contratto di assunzione che per “la discrasia tra un piano formativo in cui lo stesso è redatto per far ottenere alla dipendente la qualifica di “commesso da banco” e il contratto di lavoro in cui vi è l'individuazione del profilo da conseguire nello “Specialista di gastronomia” implicante in tutta evidenza competenze difformi”. Pertanto, la questione non può considerarsi nuova né può qualificarsi come mero passaggio motivazionale, privo di rilievo decisorio. Al contrario, dal tenore letterale e dalla conseguenzialità delle affermazioni del Tribunale, emerge che la “discrasia” è stata individuata come ulteriore ragione di invalidità. Si tratta, altresì, di circostanza decisiva, incidendo il disallineamento tra la parte formativa del contratto e la prestazione lavorativa sulla valutazione dell'esatto adempimento degli obblighi connessi al rapporto di lavoro. In considerazione di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio, affinché venga accertato se la previsione di un piano formativo per il conseguimento di una qualifica professionale diversa ed inferiore rispetto a quella oggetto del contratto di apprendistato e la sua esecuzione conforme al piano integrino complessivamente un grave inadempimento degli obblighi formativi. Tale inadempimento costituirebbe il fatto costitutivo del diritto, rivendicato dalla lavoratrice, alla conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL