Rinnovi dei contratti di lavoro, aumenti con imposta del 5%
- 29 Dicembre 2025
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Nel disegno di legge di Bilancio per l’anno 2026 prende corpo una forma di detassazione che voci di corridoio avevano già anticipato. Si tratta della possibilità, introdotta dal comma 7, dell’articolo 1, di alleggerire il prelievo fiscale sugli aumenti previsti dai rinnovi dei contratti di lavoro. La via seguita è quella di sostituire l’irpef, nonché le addizionali regionali e comunali con un’imposta sostituiva del 5 per cento. Le somme su cui i lavoratori potranno beneficiare della tassazione agevolata, sono quelle stabilite dai rinnovi di contratti firmati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 ed erogate nel prossimo anno. La facilitazione spetta solo ai lavoratori del settore privato che hanno un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33mila euro. Si rileva che la disposizione fa riferimento ai rinnovi contrattuali non specificando il livello di contrattazione. Quindi, salvo diverse e più precise indicazioni, si presume che la contrattazione da cui scaturiscono gli aumenti, possa essere indifferentemente sia quella nazionale, territoriale o aziendale. Il lavoratore potenzialmente beneficiario della detassazione, può rinunciarvi per iscritto. I successivi commi 8 e 9 rimettono mano alla tassazione sui premi di risultato (PdR) e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili. In particolare, il comma 8 si preoccupa di modificare la legge di bilancio dello scorso anno, limitando al solo 2025 l’applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 5 per cento. Per contro il comma 9 amplia la facilitazione intervenendo sia sull’aliquota applicabile, sia sul massimo detassabile. Si prevede, infatti che per gli anni 2026 e 2027 le somme sopra richiamate (PdR e partecipazione agli utili) vengano tassate con imposta che sostituisce l’irpef e le addizionali, la cui aliquota viene ridotta all’1%; si stabilisce, inoltre, che il tetto massimo su cui opera la detassazione non possa superare i 5.000 euro. I commi 10, 11, e 12 introducono poi un’ulteriore novità sul fronte della tassazione del reddito di lavoro dipendente. Ad essere agevolate sono le maggiorazioni e le indennità erogate per lavoro notturno (sul punto il riferimento è al Dlgs 66/2003 e ai contratti collettivi nazionali), per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale (individuati dai Ccnl). Si potrà usufruire della facilitazione anche per le indennità di turno e gli ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni (previsti dai Ccnl). L’aiuto consiste nell’applicare, per l’anno 2026, un’imposta del 15% che, come negli altri casi, sostituisce la tassazione ordinaria. Il massimo detassabile è di 1.500 euro annui. Potranno avvalersene i lavoratori che nel 2025 hanno ricevuto un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40mila euro. Il sostituto di imposta applica automaticamente l’aliquota unica ridotta. Nel caso in cui vi sia stato un cambio d’azienda il lavoratore certifica il reddito dell’anno precedente. Il dipendente può sempre rinunciare comunicandolo per iscritto al datore di lavoro. Infine, al comma 18 si conferma una misura agevolativa in favore dei lavoratori privati del comparto del turismo (inclusi gli stabilimenti termali) e di quelli occupati negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande Nel periodo da gennaio a settembre 2026, ai suddetti lavoratori è riconosciuto un trattamento integrativo - che non concorre alla formazione del reddito - pari al 15% delle retribuzioni lorde che saranno loro corrisposte a seguito di svolgimento di lavoro notturno o straordinario nei giorni festivi. Possono accedere alla misura solamente coloro che abbiano un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 40mila euro nel periodo di imposta 2025. Il trattamento integrativo viene erogato dal sostituto di imposta, su richiesta dei lavoratori e dietro loro dichiarazione di responsabilità in merito al rispetto dei limiti reddituali previsti. Le somme corrisposte sono indicate nella Certificazione Unica e il relativo credito maturato viene recuperato dal sostituto d’imposta in sede di compensazione fiscale.
Fonte: SOLE24ORE