Bonus mamme, assegno mensile da 40 a 60 euro

Bonus mamme, assegno mensile da 40 a 60 euro

  • 29 Dicembre 2025
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Potenziamento della misura di integrazione al reddito a favore delle lavoratrici madri con due o più figli e introduzione di uno specifico esonero contributivo per promuovere l’assunzione di madri lavoratrici con almeno tre figli. Assieme al potenziamento dei congedi familiari, sono questi i due principali interventi previsti a favore delle donne con più figli dal Ddl Bilancio per il 2026 nell’ambito delle misure in materia di famiglia e di pari opportunità. Il primo provvedimento, contenuto nel comma 207 del disegno di legge, prevede un rafforzamento del nuovo bonus mamme, che dal prossimo 1° gennaio passa da un assegno di 40 euro mensili a 60 euro per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo. Viene confermato, invece, il tetto massimo di reddito da lavoro delle donne interessate che non può essere, anche per l’anno prossimo, superiore a 40mila euro su base annua. Secondo la stime presenti nella relazione tecnica alla manovra l’intervento avrà un costo complessivo di 630 milioni. Si ricorda che già il Dl 95/2025 aveva rinviato al 2026 l’attuazione dell’esonero contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2025, sostituendo lo scorso anno tale agevolazione con questo bonus esente da prelievo contributivo e fiscale e non rilevante ai fini dell’Isee destinato a madri con due figli, fino al compimento del decimo anno del più piccolo, e a madri con almeno tre figli, con reddito da lavoro dipendente non a tempo indeterminato (e autonomo), fino al compimento del diciottesimo anno di quello più giovane. Nel Ddl Bilancio è previsto un ulteriore slittamento al 2027 con il citato aumento del bonus mensile. Il beneficio non spetta in caso di lavoro domestico, mentre come nel 2025 dovrebbe ricomprendere intermittenti e somministrati. Sempre come lo scorso anno, infine, le mensilità spettanti dal 1° gennaio 2026 al successivo mese di novembre saranno corrisposte in un’unica soluzione in sede di liquidazione della mensilità di dicembre 2026. Peserà molto meno in termine di stanziamenti il bonus per promuovere l’assunzione di madri lavoratrici previsto nei commi dal 210 al 213, che prevede un esonero totale del versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati che dal prossimo 1° gennaio assumeranno madri di almeno tre figli sotto i 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. L’esonero sarà riconosciuto entro un importo massimo di 8mila euro annui (esclusi premi e contributi Inail), mentre la durata massima dipenderà dal contratto stipulato, andando dai 12 mesi dalla data della assunzione nel caso sia a tempo determinato ai 18 mesi in caso di sua trasformazione a tempo indeterminato, fino ai 24 mesi previsti in caso di assunzione immediata a tempo indeterminato. Sono esclusi dal bonus contributivo i rapporti di lavoro domestico e quelli di apprendistato. Sulla base di stime riguardanti la platea di donne potenzialmente interessate dall’esonero la norma prevede per l’anno prossimo una dote complessiva di 5,7 milioni, destinata a salire progressivamente fino a 28,9 milioni a decorrere dal 2035. Pensata per le madri lavoratrici (ma anche per i padri lavoratori) con almeno tre figli conviventi che non abbiano ancora compiuto il decimo anno di età, e senza limite di età nel caso di figli con disabilità, è la disposizione (commi da 214 a 218) che garantisce loro un criterio di priorità nella trasformazione del contratto di lavoro dipendente da tempo pieno a parziale, sia esso orizzontale o verticale, o nella rimodulazione di un part-time: una priorità condizionata al fatto che la trasformazione o rimodulazione determini una riduzione di almeno il 40 % dell’orario di lavoro. A favore dei datori di lavoro privati che consentano le suddette trasformazione senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro aziendale è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi dalla trasformazione del contratto l’esonero totale dei contributi a loro carico (esclusi premi e contributi Inail) entro un limite massimo di 3mila euro su base annua (ed entro un limite di spesa fissato per il 2026 a 3,3 milioni). Vengono, invece, rimesse a un decreto da emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge le disposizioni attuative dell’esonero, che non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

Fonte: SOLE24ORE