Congedi parentali per figli fino a 14 anni di età
- 29 Dicembre 2025
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Dal 1° gennaio 2026 si amplierà l’ambito di applicazione dei congedi parentali dei lavoratori dipendenti, che riguarderà i figli anche adottivi e in affidamento fino a 14 anni di età contro i 12 attuali. Saliranno, nel contempo, anche i permessi giornalieri non remunerati concessi in via alternativa a uno dei genitori in caso di malattia del figli di età superiore a tre anni, che passeranno da 5 a 10 giorni all’anno per ogni figlio anche adottivo e in affidamento fino a 14 anni di età, contro il limite massimo attuale di 8 anni. Lo prevedono i commi 219 e 220 del Ddl bilancio, che modificano il Dlgs 151/2001 in materia di tutela della maternità e paternità per rafforzare la genitorialità e la conciliazione vita-lavoro. Si ricorda che i congedi parentali, a differenza di quelli obbligatori per maternità, sono dei periodi di astensione facoltativa dal lavoro con un’indennità del 30% (e tre mesi all’80%) di cui hanno diritto i genitori che non sono disoccupati o sospesi, lavoratori domestici o lavoratori a domicilio per prendersi cura dei figli. Attualmente il congedo spetta ai genitori lavoratori entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a 10 mesi, che salgono a 11 nel caso in cui il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi. I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente. Ciò premesso, il diritto di astenersi dal lavoro spetta alla madre dipendente per un periodo - continuativo o frazionato - di massimo sei mesi; al padre dipendente per un periodo - continuativo o frazionato - di massimo sei mesi, che possono diventare sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo di almeno tre mesi; al padre dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora; al genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo 11 mesi. Per quanto concerne i congedi per malattia si ricorda che essi non sono remunerati, ma oggetto di una specifica modalità di copertura figurativa, e che nel caso in cui il figlio sia sotto i tre anni (sei anni se adottivo o in affidamento) il diritto al congedo e la relativa copertura figurativa non hanno limiti di durata. Un’altra disposizione prevista nell’ottica di sostenere l’attività genitoriale è quella di cui al comma 221 che riguarda il prolungamento del contratto di lavoro stipulato in sostituzione delle lavoratrici in congedo (che nel caso di aziende con meno di 20 dipendenti prevede uno sgravio del 50% sui contributi versati dal datore di lavoro). La norma stabilisce, infatti, che il contratto a termine della lavoratrice o del lavoratore, anche in somministrazione, assunto per sostituire le lavoratrici in maternità possa essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita comunque non superiore al primo anno di vita del bambino. Il comma interviene, modificandolo, sull’articolo 4 del Dlgs 151/2001 e fa riferimento solo all’esigenza di affiancare la lavoratrice sostituita e non il padre lavoratore in congedo, come previsto invece nel decreto legislativo: da ciò la necessità che era stata evidenziata nella relazione tecnica alla manovra di chiarirne meglio la portata applicativa.
Fonte: SOLE24ORE