La progressiva diffusione di dispositivi tecnologici indossabili, tra cui gli occhiali dotati di mezzi di riproduzione visiva e audiovisiva (smart glasses), solleva questioni di crescente rilevanza nel diritto del lavoro, specie in contesti produttivi caratterizzati da un elevato contenuto tecnologico. Si tratta di strumenti che, pur nascendo come ausili operativi o dispositivi di uso personale, sono idonei a consentire la registrazione continua di immagini e suoni, spesso senza che tale attività sia immediatamente percepibile dai soggetti coinvolti. Il tema assume particolare delicatezza nelle imprese meccaniche ad alta tecnologia, titolari di brevetti industriali e dotate di centri di ricerca e sviluppo, ove la protezione del know-how e delle informazioni riservate costituisce un elemento essenziale del vantaggio competitivo. In tali contesti, l'uso non regolamentato di smart glasses può determinare rischi significativi non solo sotto il profilo della tutela del segreto industriale, ma anche con riferimento alla protezione dei dati personali, alla sicurezza sul lavoro e alla stessa organizzazione dell'attività produttiva. Dal punto di vista giuslavoristico, la questione centrale riguarda la possibilità per il datore di lavoro di introdurre un divieto di utilizzo di tali dispositivi nei luoghi di lavoro. Il fondamento di tale potere va rinvenuto nel complesso delle norme che disciplinano il potere direttivo e organizzativo datoriale, in particolare negli artt. 2086, 2104 e 2105 c.c., nonché nell'art. 41 Cost. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che il datore di lavoro può legittimamente adottare regole che incidono sulle modalità di comportamento del lavoratore, purché esse risultino funzionali all'organizzazione dell'impresa e rispettino i criteri di proporzionalità e ragionevolezza. In questa prospettiva, un divieto relativo all'uso di dispositivi idonei alla captazione di immagini nei luoghi di lavoro può essere ricondotto a una misura organizzativa preventiva, volta a tutelare interessi primari dell'impresa. Un profilo particolarmente sensibile concerne il rapporto tra tale divieto e l'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, che disciplina l'uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali possa derivare un controllo a distanza dell'attività lavorativa. In assenza di una giurisprudenza specifica sugli smart glasses, occorre fare riferimento agli arresti della Corte di Cassazione che hanno delineato i criteri generali di applicazione della norma, valorizzando l'analisi della funzione concreta dello strumento e del suo utilizzo da parte del datore di lavoro, piuttosto che la sua mera idoneità tecnica alla captazione di immagini. Secondo tale impostazione, l'art. 4 trova applicazione quando lo strumento sia utilizzato dal datore di lavoro per finalità di controllo dell'attività lavorativa, mentre non risulta automaticamente applicabile a misure che si limitano a vietare l'uso di dispositivi personali potenzialmente invasivi, in quanto espressione del potere organizzativo e non di un controllo a distanza in senso proprio. Accanto al profilo lavoristico, assume rilievo la disciplina in materia di protezione dei dati personali. L'utilizzo di smart glasses comporta il trattamento di immagini e informazioni riferibili a lavoratori e terzi, spesso in assenza di una base giuridica adeguata e in contrasto con i principi di minimizzazione e necessità sanciti dal GDPR. In tale prospettiva, il datore di lavoro, quale titolare del trattamento, è tenuto ad adottare misure tecniche e organizzative idonee a prevenire trattamenti illeciti nel contesto aziendale. Il divieto di dispositivi di registrazione visiva può quindi essere inquadrato come misura di prevenzione e di privacy by design, coerente con l'obbligo di accountability imposto dalla normativa europea. Un ulteriore elemento di riflessione riguarda la tutela del segreto industriale. La normativa in materia richiede che il titolare delle informazioni riservate dimostri di aver adottato misure ragionevoli per mantenerle tali. La giurisprudenza di merito ha evidenziato come l'assenza di presidi organizzativi adeguati possa incidere negativamente sulla stessa possibilità di invocare la tutela giuridica del segreto. In questo contesto, la regolamentazione – e, ove necessario, il divieto – dell'uso di smart glasses nei reparti produttivi e nei centri di ricerca e sviluppo appare coerente con gli standard richiesti dall'ordinamento. Non può infine trascurarsi il profilo della sicurezza sul lavoro. L'obbligo di protezione di cui all'art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di prevenire anche i rischi tecnologici emergenti. L'utilizzo di dispositivi indossabili in ambienti produttivi complessi può incidere sull'attenzione dell'operatore e interferire con i dispositivi di protezione individuale, giustificando l'adozione di misure preventive anche incisive. In conclusione, pur in assenza di una giurisprudenza specifica sugli smart glasses, l'analisi sistematica delle norme e degli orientamenti giurisprudenziali consente di ritenere che un divieto di utilizzo di tali dispositivi nei luoghi di lavoro, specie nelle imprese ad alta tecnologia, possa essere ricondotto a un legittimo esercizio del potere organizzativo datoriale. Tale misura, se inserita in un quadro regolatorio chiaro, proporzionato e coerente con le garanzie statutarie e privacy, rappresenta uno strumento di governo del rischio tecnologico e informativo, idoneo a bilanciare tutela dell'impresa e diritti dei lavoratori.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL