Legittima la soppressione delle mansioni per l’introduzione di strumenti di IA
- 29 Dicembre 2025
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Il Tribunale di Roma, con sentenza 9135/2025 del 19 novembre, si è pronunciato sulla legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato all’esito di una riorganizzazione aziendale che preveda, tra le misure adottate, l’affidamento delle mansioni svolte dal lavoratore in esubero a strumenti di intelligenza artificiale. La vicenda trae origine dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo di una dipendente di una società attiva nella produzione e commercializzazione di soluzioni ad alto contenuto tecnologico nel settore della sicurezza informatica. L’azienda, alle prese con una grave crisi economico-finanziaria, aveva avviato un processo di riorganizzazione finalizzato all’efficientamento della struttura organizzativa e al contenimento dei costi. Per salvaguardare il core business aziendale, la società aveva deciso di intervenire su dipartimenti più marginali come quello del design, cui era addetta la ricorrente con mansioni di grafica; la posizione della lavoratrice, in particolare, veniva soppressa e le attività residue venivano dapprima per un breve periodo assegnate ad un’altra dipendente con maggiore anzianità di servizio e, successivamente, assorbite in capo al team leader il quale si avvaleva di strumenti di intelligenza artificiale. Il Tribunale ha ritenuto legittimo il licenziamento, confermando la correttezza dell’operato aziendale in ragione della comprovata effettività delle esigenze economiche poste a fondamento della decisione espulsiva, della sussistenza del nesso causale tra tali esigenze e la soppressione della posizione ricoperta dalla lavoratrice, nonché della dimostrata impossibilità di una sua ricollocazione in altre mansioni, anche di livello inferiore. Con la pronuncia in esame, l’introduzione di sistemi di intelligenza artificiale, nonché i conseguenti risparmi in termini di costi e di tempo sono considerati idonei ad integrare un giustificato motivo oggettivo di licenziamento. Il caso evidenzia, inoltre, l’impatto che i moderni sistemi di IA hanno sul mercato del lavoro e la necessità di una loro attenta regolamentazione anche in tale prospettiva. Il giudice romano ha valorizzato così l’esigenza dell’impresa di efficientare i processi produttivi e ridurre i costi fissi, quali quelli del personale, riconoscendo come legittimo il ricorso a strumenti di IA, soprattutto nei settori altamente tecnologizzati soggetti alle fisiologiche oscillazioni di mercato. Il Tribunale, infine, ha effettuato una ricognizione dei più recenti approdi giurisprudenziali in materia di repêchage. Viene infatti ribadito che incombe sul datore di lavoro l’onere di dimostrare l’impossibilità di ricollocare il dipendente in altre mansioni (Cassazione n. 5592/2016, ma più di recente anche Cassazione n. 2739/2024), mediante la prova, anche di tipo indiziario o presuntivo (Cassazione n. 4672/2019), che tutte le posizioni lavorative esistenti sono stabilmente occupate al momento del licenziamento e che non vi sono state nuove assunzioni. È stato confermato, inoltre, che, una volta accertata l’impossibilità di ricollocazione del lavoratore, la mancata allegazione, da parte di quest’ultimo, dell’esistenza di altre posizioni lavorative disponibili può concorrere a rafforzare il quadro probatorio delineato dal datore di lavoro (Cassazioni 12794/2018 e 5996/2019).
Fonte: SOLE24ORE