Socio-lavoratore di cooperativa: la rinuncia in sede sindacale e i suoi effetti sul rapporto sociale

Socio-lavoratore di cooperativa: la rinuncia in sede sindacale e i suoi effetti sul rapporto sociale

  • 22 Dicembre 2025
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Con la sentenza 6061/2025 il Tribunale di Venezia chiarisce la portata delle rinunce del socio-lavoratore in sede sindacale, stabilendo che un accordo transattivo ex art. 411 c.p.c., in cui si rinunci "ad ogni pretesa anche per quanto concerne il rapporto sociale", preclude al lavoratore di avanzare successive rivendicazioni in qualità di socio. La pronuncia affronta anche il diritto di accesso agli atti sociali. Viene affermato che, nelle cooperative, la disciplina generale (art. 2422 c.c.) non consente al socio l'esame delle delibere del Consiglio di Amministrazione. Questa conclusione, secondo il giudice, si impone a fortiori nei confronti di chi non è più socio a seguito di esclusione. Tale interpretazione restrittiva sul diritto di accesso va però letta alla luce dell'art. 2545-bis c.c. Questa norma, per le cooperative cui si applica la disciplina delle S.p.A., riconosce espressamente a una minoranza qualificata di soci il diritto di esaminare i verbali del CdA. Nel caso specifico, la revoca del decreto ingiuntivo di consegna si fonda sulla duplice circostanza della perdita della qualità di socio e della rinuncia espressa a ogni diritto sociale, rendendo la pretesa del tutto infondata.