Licenziabile il condannato per stalking in famiglia
- 22 Dicembre 2025
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Un dipendente è stato licenziato a seguito di condanna a due anni, sei mesi e sei giorni di reclusione per stalking, lesioni personali aggravate e danneggiamento nei confronti dell’ex coniuge. Il Tribunale ha ritenuto non sussistere la giusta causa, in quanto i fatti sono avvenuti al di fuori del contesto lavorativo. Per la Corte d’appello non si è raggiunta la soglia della condanna a tre anni che, secondo il Ccnl, consente il licenziamento. Inoltre, il Ccnl prevede il licenziamento per fatti gravi lesivi della dignità della persona ma, secondo i giudici, sul luogo di lavoro. La Cassazione (ordinanza 32952/2025) ritiene invece che il Ccnl non delimiti il compimento di tali fatti al luogo di lavoro, in quanto il contratto non lo dice espressamente. Inoltre ribadisce (come nel precedente 31866/2024) che rientra nella giusta causa una condotta extralavorativa con rilievo penale e conseguente condanna, sia pure nell’ambito di rapporti interpersonali, dal mancato rispetto della dignità altrui e da forme di violenza abituali, tanto più che le mansioni del dipendente prevedevano il contatto con il pubblico.
Fonte: SOLE24ORE