Quando un lavoratore di qualifica inferiore sostituisce un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'esclusione del diritto alla definitiva assegnazione alle mansioni superiori è possibile solo se viene garantita la tutela della professionalità contro possibili abusi datoriali, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, inclusa la durata della sostituzione (Cass. 28 novembre 2025 n. 31120). Nel caso in esame il Tribunale adito, decidendo sul ricorso presentato da una lavoratrice contro la società datrice di lavoro (successivamente dichiarata fallita, con conseguente interruzione e riassunzione della causa nei confronti del Fallimento) riconosceva il suo diritto “all'inquadramento nel VI livello dell'area tecnico-amministrativa del CCNL Federambiente a decorrere dal terzo mese successivo al collocamento in aspettativa (ndr del capo dell'ufficio cui era addetta) e sino al mese di maggio 2012 (...)”. E, per l'effetto, il Tribunale condannava il Fallimento a procedere al corretto inquadramento della lavoratrice e “a corrisponderle le differenze retributive dovutele oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo”. Per quanto di precipuo interesse, in appello, i giudici (salvo che per le spese) respingevano il gravame proposto della lavoratrice. In particolare, ritenevano infondata l'eccezione relativa alla limitazione temporale del riconoscimento delle mansioni superiori “al periodo intercorrente tra il terzo mese successivo al collocamento in aspettativa del capo ufficio (…) e il mese di maggio 2012”, poiché tale limitazione risultava in contrasto con l'art. 2103 c.c. e l'art. 16, comma 3, del CCNL applicato in azienda. Articoli questi che “statuivano il diritto del lavoratore alla definitività dell'assegnazione delle superiori mansioni trascorso” il periodo di tre mesi continuativi. Ad avviso della Corte d'appello, l'eccezione si poneva in contrasto con il complesso normativo sopra citato, dovendosi nel caso di specie avere riguardo alla formulazione dell'art. 2103 c.c. “ante riforma” del 2015, che faceva salva l'ipotesi di svolgimento delle superiori mansioni per ragioni sostitutive. E detta circostanza ricorreva nella fattispecie in esame, poiché l'assenza del capo dell'ufficio cui era addetta la lavoratrice era dovuta a un periodo di aspettativa dallo stesso goduta, fino alla designazione del nuovo capo ufficio. Ricorreva così in cassazione la lavoratrice a cui resisteva con controricorso il Fallimento. La Corte di Cassazione, investita della causa, ha affermato che, da un punto di vista sistematico, la non definitività dell'assegnazione a mansioni superiori con relativo inquadramento, quando avviene per sostituire un dipendente con diritto alla conservazione del posto, rappresenta un'eccezione alla regola generale sancita dall'art. 2103 c.c. e dal CCNL di settore. Tale regola stabilisce la definitività dell'inquadramento corrispondente alle mansioni superiori svolte in concreto, una volta superato un periodo di assegnazione di norma non superiore a tre mesi. Pertanto, la non definitività del superiore inquadramento, in caso di sostituzione, richiede un accertamento sicuro dell'effettivo rapporto tra l'assegnazione a mansioni superiori e la sostituzione del lavoratore assente. Ciò è tanto più necessario quando la sostituzione si protrae per un periodo particolarmente lungo, come nel caso in esame (quattro anni), decisamente ben oltre il dato normativo. Tale certezza può desumersi, ad esempio, da un provvedimento formale (nel caso di specie assente) o da circostanze del caso concreto che dimostrino l'effettivo collegamento tra assegnazione e assenza piuttosto che l'utilizzo permanente o semipermanente del lavoratore con inquadramento inferiore, il quale finisce per aggirare il dato normativo e risolversi in un abuso, specie se il dipendente sostituito non rientra mai in servizio. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato come non sia necessario (in mancanza di una prescrizione in tal senso nell'art. 2103 c. c.), affinché il lavoratore non maturi il diritto alla definitiva assegnazione, che la sostituzione venga comunicata all'interessato prima, o in concomitanza, all'attribuzione delle mansioni superiori. Tuttavia, la contrattazione collettiva può prevedere un regime più rigoroso per tutelare più efficacemente la professionalità del lavoratore contro possibili abusi del datore di lavoro (cfr. Cass. n. 7126/2003). Inoltre, è stato precisato che l'art. 2103 c.c. non impone al datore di lavoro di comunicare al lavoratore “sostituto” il nominativo e i motivi della sostituzione, ferma restando la possibilità per la contrattazione collettiva di introdurre regole più rigorose a tutela del lavoratore (cfr. Cass. n. 7126/2007; Cass. n. 24348/2006). Orbene, secondo la Corte di Cassazione, i giudici di merito - nel valutare la fattispecie concreta alla luce del combinato disposto dell'art. 2103 c.c. e della norma contrattuale collettiva applicabile - hanno omesso di considerare “la circostanza che si configura come una vera e propria condizione negativa”: l'assenza di abuso da parte del datore di lavoro nell'utilizzo di un lavoratore con qualifica inferiore per lo svolgimento di mansioni superiori, per un periodo di tempo del tutto anomalo e sproporzionato rispetto all'usuale periodo trimestrale. Tale omissione, che si connota come violazione del dato normativo, impone la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio affinché si proceda a detto accertamento, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e, in primo luogo, della durata prolungata dell'assegnazione, ai fini della definitività dell'inquadramento superiore corrispondente alle mansioni effettivamente svolte. La Corte di Cassazione, nel cassare la sentenza con rinvio della causa alla Core d'appello in diversa composizione, ha statuito che essa dovrà attenersi al seguente principio di diritto “in materia di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto con altro lavoratore di qualifica inferiore, per escludere il diritto del sostituto alla definitiva assegnazione alle mansioni superiori, ai sensi dell'art. 2103 c.c. e della contrattazione collettiva applicabile, la professionalità del lavoratore deve essere tutelata contro possibili abusi del datore di lavoro, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, inclusa la durata della sostituzione”.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL