Assunzioni obbligatorie anche tramite distacco nel terzo settore

Assunzioni obbligatorie anche tramite distacco nel terzo settore

  • 22 Dicembre 2025
  • Pubblicazioni
Il decreto legge Sicurezza sul lavoro (159/2025), convertito in via definitiva in legge dal Parlamento, amplia le possibilità di ricorso alle convenzioni per l’inserimento lavorativo aventi a oggetto il conferimento di commesse di lavoro attraverso le quali adempiere all’obbligo di assunzione dei lavoratori disabili. Le modifiche, introdotte dall’articolo 14-bis del Dl 159/2025, riguardano due particolari tipologie di convenzioni: quelle per l’inserimento lavorativo dei disabili previste dall’articolo 12-bis della legge 68/1999 e le convenzioni quadro su base territoriale secondo l’articolo 14 del Dlgs 276/2003. Con riferimento alla prima categoria, viene innanzitutto allargata la platea dei “soggetti destinatari” che, oltre alle classiche cooperative sociali e imprese sociali (e ai datori di lavoro privati non soggetti all’obbligo di assunzione di disabili) ricomprende ora gli enti del terzo settore non commerciali e le società benefit. Questi soggetti, dinnanzi agli uffici competenti del collocamento obbligatorio, sono abilitati a stipulare con i datori di lavoro privati con oltre 50 dipendenti tenuti al rispetto della quota di riserva del 7% (definiti “soggetti conferenti”), una convenzione in forza della quale l’obbligo di assunzione viene assolto dai destinatari in cambio di apposite commesse ricevute dai conferenti. Per effetto del decreto legge 159/2025, la quota di assunzioni obbligatorie richiesta dall’articolo 3 della legge 68/1999 che può essere coperta attraverso queste convenzioni trilaterali è stata innalzata dal 10% al 60% del numero complessivo dei lavoratori disabili da assumere (in pratica il 60% del 7% della base computabile, con arrotondamento all’unità più vicina). Grazie a queste convenzioni, le persone con disabilità che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario vengono introdotte nel mondo del lavoro per la realizzazione delle commesse affidate dalle aziende private over 50 dipendenti soggette agli obblighi del collocamento obbligatorio. Del tutto nuova è la previsione inserita nell’articolo 12-bis della legge 68/1999, che consente alle cooperative sociali/enti del terzo settore/società benefit di realizzare la commessa affidata mettendo uno o più lavoratori a disposizione di altri soggetti, a condizione che tale possibilità sia espressamente formalizzata nella convenzione. In pratica la norma consente ai soggetti destinatari di assolvere al proprio obbligo contrattuale ricorrendo all’istituto del distacco nel rispetto delle condizioni dell’articolo 30 del Dlgs 276/2023, grazie alla presunzione dell’esistenza dell’interesse del distaccante costituito dalla convenzione trilaterale medesima. Sono invece rimaste immutate le altre condizioni che deve rispettare la convenzione, quali l’individuazione delle persone disabili da inserire, la durata minima triennale, e la previsione di un valore della commessa non inferiore al costo derivante dall’applicazione del Ccnl più il costo previsto nel piano personalizzato di inserimento lavorativo. L’allargamento soggettivo anche agli enti del terzo settore non commerciali e alle società benefit interessa anche l’altra categoria di convenzioni trilaterali, disciplinata dall’articolo 14 del Dlgs 276/2003. Si tratta delle convenzioni quadro territoriali, stipulate dai servizi per il collocamento obbligatorio con le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le cooperative sociali, le imprese sociali, e con gli altri enti neo inseriti. Sono le imprese associate o aderenti ad affidare commesse agli enti destinatari che, assumendo disabili con particolari difficoltà di inserimento lavorativo, consentono di coprire la quota di riserva delle imprese conferenti.

Fonte: SOLE24ORE