Il patto di stabilità nell'apprendistato: l'obbligo di rimborso dei costi formativi

Il patto di stabilità nell'apprendistato: l'obbligo di rimborso dei costi formativi

  • 17 Dicembre 2025
  • Pubblicazioni
Con la sentenza n. 10843 del 27 ottobre 2025, il Tribunale di Roma ha confermato la legittimità della clausola contrattuale che obbliga l'apprendista, dimessosi senza giusta causa, a rimborsare i costi sostenuti dal datore di lavoro per la sua formazione. Tale previsione, qualificabile come "patto di stabilità", è volta a tutelare l'interesse meritevole dell'impresa a beneficiare, per un periodo di tempo congruo, dell'investimento economico effettuato per accrescere il bagaglio di conoscenze del lavoratore. La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, riconosce la validità di tali patti a condizione che vi sia stato un reale e documentato costo formativo a carico dell'azienda. La clausola non è considerata vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, non richiede una specifica approvazione scritta. La sua funzione è quella di predeterminare l'entità del risarcimento del danno subito dal datore per il mancato ammortamento dei costi formativi, a seguito del recesso anticipato del dipendente. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto la penale non eccessivamente onerosa, valorizzando l'alta specializzazione della formazione impartita (es. Capo Stazione) e il fatto che l'azienda non avesse potuto di fatto avvalersi del contributo lavorativo dei dipendenti, impegnati quasi interamente nell'addestramento. L'obbligo di rimborso si affianca, senza sovrapporsi, a quello di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso, la quale ristora il diverso pregiudizio derivante dalla repentina cessazione del rapporto di lavoro.