Repêchage e mansioni di fatto assegnate al lavoratore
- 3 Novembre 2022
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Nel caso deciso dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza 30950 del 20 ottobre 2022, la legittimità del licenziamento per soppressione del posto di lavoro e l'accertamento dell'impossibilità di repêchage impongono al giudicante di verificare «che non vi erano posizioni lavorative che corrispondessero alle mansioni di fatto assegnate al lavoratore e da lui svolte». In merito alla legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la cassazione rammenta che l'articolo 3 della legge 604/1966 richiede la soppressione del settore lavorativo o reparto o posto a cui era assegnato il lavoratore, non essendo necessaria la soppressione di tutte le mansioni precedentemente attribuite al medesimo e la riferibilità di tale soppressione a scelte datoriali dirette a incidere su struttura e organizzazione dell'impresa. Sotto diverso profilo, la legittimità del licenziamento presuppone altresì l'impossibilità di ricollocamento del lavoratore in esubero in mansioni diverse, elemento inespresso a livello normativo ma giustificato dalla tutela costituzionale del lavoro.
La Corte conclude ricordando che l'onere di provare i requisiti citati è a carico del datore di lavoro, che può ricorrere anche a presunzioni, restando escluso un onere di allegazione dei posti assegnabili in capo al lavoratore.