Clausola elastica: nulla se non indica condizioni e modalità

Clausola elastica: nulla se non indica condizioni e modalità

  • 16 Dicembre 2025
  • Pubblicazioni
Il Tribunale di Genova con sentenza n. 837 del 14 novembre 2025 ha dichiarato illegittima una clausola elastica in un contratto a tempo parziale, poiché si limitava a prevedere genericamente la possibilità per il datore di lavoro di modificare la collocazione dell'orario, senza disciplinare le "condizioni e le modalità" di tale variazione. La decisione si allinea al dettato dell'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2015, che sancisce la nullità delle clausole elastiche prive di tali specifiche indicazioni. La norma mira a garantire al lavoratore part-time la programmabilità del proprio tempo, evitando che sia soggetto a un potere di chiamata esercitabile ad libitum dal datore di lavoro. La mera previsione della facoltà di variazione non è sufficiente. È necessario che il patto scritto individui i presupposti oggettivi che giustificano la modifica. Molti contratti collettivi, ad esempio, legano tale facoltà a "esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo". La sentenza conferma che l'assenza di questi requisiti di validità non solo rende nulla la clausola, ma dà diritto al lavoratore a un risarcimento del danno, come previsto dall'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015.